Art. 52 
 
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese
                           dell'aerospazio 
 
  1. I versamenti di quote di restituzione e  di  diritti  di  regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge  24  dicembre
1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi  e  sono  effettuati,
senza applicazione di interessi e di  sanzioni,  in  unica  soluzione
entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo
di dieci rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  31  dicembre
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a  15  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai  sensi  della  legge  24
dicembre 1985, n.808 con cadenza nell'esercizio 2020  o  in  esercizi
precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per  le
quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di  quote  di
restituzione e di diritti di regia  dovuti  fino  alla  data  del  31
dicembre 2019; alle  imprese  che  diano  corso  a  tali  adempimenti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e comunque entro il 30 settembre  2020,  nei  limiti  delle  relative
disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate  entro  tre  mesi
dal completamento degli adempimenti.