Art. 4 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1.  L'Autorita'  nazionale  competente   per   l'attuazione   delle
disposizioni della  direttiva  2003/87/CE  e  dei  relativi  atti  di
esecuzione e atti delegati  per  il  supporto  nella  gestione  delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto e' il Comitato ETS,  di
seguito  Comitato.  Il  Comitato  ha   sede   presso   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da quindici membri,
dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare. Dei dieci membri  con  diritto  di  voto  tre,
compreso il Presidente, sono designati dal Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del   mare;   tre,   compreso   il
Vicepresidente,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico;  uno  dal
Ministro della Giustizia che ha diritto di voto, esclusivamente sulle
questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  di  cui  due  appartenenti  all'Ente
nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri  designati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  hanno  diritto  di
voto esclusivamente sulle questioni inerenti il  trasporto  aereo.  I
cinque  membri  con  funzioni  consultive  sono  designati:  uno  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento  per  le
politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
due  dal  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e svolgono le funzioni consultive  esclusivamente  con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10. 
  3. I membri  del  Comitato  sono  scelti  tra  persone  di  elevata
qualifica  professionale  e   comprovata   esperienza   nei   settori
interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in  situazione
di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro  attribuite.  A
tal fine, dichiarano la  insussistenza  di  tale  conflitto  all'atto
dell'accettazione  della  nomina   e   sono   tenuti   a   comunicare
tempestivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione  di  conflitto  di
interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica  dalla
carica di membro del Comitato e il  Ministero  che  lo  ha  designato
provvede  alla  sua  sostituzione.  Resta  ferma  la  disciplina   di
inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo  8
aprile 2013, n. 39. 
  4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il  mandato
puo' essere rinnovato per una sola volta. 
  5. Il Comitato opera collegialmente ed e'  regolarmente  costituito
con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con  il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni
consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono
considerati  ai  fini  del  quorum  costitutivo  e  deliberativo  del
Comitato. 
  6. La preliminare attivita'  istruttoria,  ai  fini  della  stesura
degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti  fissi  e
al trasporto aereo, e' di competenza del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che  a  tal  fine  istituisce
nell'ambito della  Direzione  generale  competente  per  materia  una
Segreteria  tecnica  composta   da   cinque   funzionari   di   ruolo
appartenenti alla stessa Direzione, uno dei  quali  con  funzioni  di
coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie societa'
in house  e  di  ISPRA,  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni. 
  7. Per le  attivita'  inerenti  il  trasporto  aereo  e  i  piccoli
emettitori, i  procedimenti  istruttori  sono  svolti  dal  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche
attraverso il supporto fornito, rispettivamente,  dall'ENAC  mediante
la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la
stipula di apposite convenzioni. 
  8.  Il  Portale  ETS  e'  lo  strumento  utilizzato  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato
per   lo   svolgimento   delle   rispettive   attivita',   ai    fini
dell'interlocuzione con i destinatari  della  disciplina  di  cui  al
presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita'
di interconnessione con le tecnologie  telematiche  delle  camere  di
commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche
amministrazioni  coinvolte   sono   erogati   in   conformita'   alle
disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  I  costi
delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui  all'articolo  46
comma 2. 
  9. Con riferimento al settore aereo,  il  Comitato  svolge  sia  le
attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema
CORSIA. 
  10. Il Comitato puo' proporre al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare le azioni volte a: 
    a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai  meccanismi
flessibili del protocollo di Kyoto; 
    b) favorire la conoscenza e promuovere  le  attivita'  svolte  ai
fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; 
    c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica
italiana, i canali divulgativi  ed  operativi  per  fornire  adeguati
punti di riferimento e reti di scambio  di  informazioni  al  sistema
industriale ed imprenditoriale italiano; 
    d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate  e  le  risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione  bilaterale  in
attuazione  di  accordi  intergovernativi  legati  ai  meccanismi  di
progetto del protocollo di Kyoto; 
    e) supportare le aziende italiane con  suggerimenti  e  linee  di
indirizzo nella preparazione  di  progetti  specifici  corrispondenti
alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; 
    f)  valorizzare  il  potenziale  dei  vari  settori   tecnologico
industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la
riduzione delle emissioni. 
  11. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  della  pubblica
amministrazione, sono definite  le  modalita'  di  funzionamento  del
Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo. 
  12. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti  i  compensi
dei componenti del Comitato. Al personale  della  Segreteria  tecnica
puo'  essere  riconosciuta  la   corresponsione   di   compensi   per
prestazioni di lavoro straordinari, per un massimo  di  settanta  ore
mensili pro-capite. 
  13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma  1
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta  nell'anno
precedente.