Art. 6 Prove di esame 1. Le prove di esame costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 2. La prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; b) elementi di contabilita' di Stato. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di scienza delle finanze; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento; d) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).