Art. 7 Titoli e anzianita' di servizio 1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 5, l'anzianita' di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie ad indirizzo giuridico-economico di seguito indicate o equiparate: punti 2,50 1. scienze dei servizi giuridici (L-14); 2. scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); 3. scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 4. scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); 5. scienze economiche (L-33); b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,25; c) lauree magistrali ad indirizzo giuridico-economico di seguito indicate o equiparate: punti 3,50 1. giurisprudenza (LMG/01); 2. scienze dell'economia (LM-56); 3. scienze della politica (LM-62); 4. scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); 5. scienze economico-aziendali (LM-77). d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 1,75; e) master universitario di I livello: punti 0,20; f) master universitario di II livello: punti 0,30; g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,50; h) abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni. 3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2, sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 4,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea. 4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto e di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di provenienza in materie attinenti alle funzioni dei ruoli degli operatori e degli assistenti e degli ispettori logistico-gestionali. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non e' valutabile il corso di formazione per la promozione alla qualifica di assistente. 5. A ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40 punti cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso. 6. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza deltermine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 7. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.