Art. 5 Modalita' di accesso e bando di concorso 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 e 94, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Il testo del comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2.» - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.