Art. 6 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato
ovvero  nella  risposta  sintetica  a  quesiti,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 
  2. La prova scritta verte, congiuntamente o  disgiuntamente,  sulle
seguenti materie: 
    a) sistemi di elaborazione dati; 
    b) tecniche di sviluppo di applicativi software; 
    c) utilizzo dei database management systems; 
    d)  elementi  sulle  tecnologie  di  sviluppo   delle   reti   di
telecomunicazione; 
    e) elementi di sicurezza informatica. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie: 
    a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; 
    b)  informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,   con
particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; 
    c)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento; 
    d) ordinamento del personale del Corpo nazionale. 
  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso. 
  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).