Art. 6 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 2. La prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) sistemi di elaborazione dati; b) tecniche di sviluppo di applicativi software; c) utilizzo dei database management systems; d) elementi sulle tecnologie di sviluppo delle reti di telecomunicazione; e) elementi di sicurezza informatica. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento; d) ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).