Art. 7 
 
                   Titoli e anzianita' di servizio 
 
  1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e  ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio  e  abilitazioni  professionali,   corsi   di   formazione   e
aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi  di
cui al comma 5, l'anzianita' di effettivo servizio. 
  2. I titoli  di  studio  ammessi  a  valutazione,  con  i  relativi
punteggi, sono: 
    a) lauree  universitarie  ad  indirizzo  informatico  di  seguito
indicate o equiparate: punti 2,50 
      1. scienze e tecnologie informatiche (L-31); 
      2. ingegneria dell'informazione (L-8); 
      3. scienze matematiche (L-35); 
      4. scienze e tecnologie fisiche (L-30); 
    b) lauree universitarie diverse da quelle indicate  alla  lettera
a): punti 1,25; 
    c) lauree magistrali ad indirizzo informatico di seguito indicate
o equiparate: punti 3,50 
      1. fisica (LM-17); 
      2. informatica (LM-18); 
      3. ingegneria dell'automazione (LM-25); 
      4. ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 
      5. ingegneria informatica (LM-32); 
      6. matematica (LM-40); 
      7. sicurezza informatica (LM-66); 
      8. tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91); 
    d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera  c):
punti 1,75; 
    e) master universitario di I livello: punti 0,20; 
    f) master universitario di II livello: punti 0,30; 
    g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,50; 
    h) abilitazione professionale correlata alle lauree di  cui  alle
lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile qualora
il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni. 
  3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2, sono fra loro
cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo  complessivo
pari  a  punti  4,00,  ad  eccezione  di  quelli  relativi  a  lauree
universitarie e lauree magistrali  afferenti  al  medesimo  corso  di
laurea. 
  4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto e  di  durata  non  inferiore
a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione di  appartenenza  o
di provenienza in materie attinenti alle  funzioni  dei  ruoli  degli
operatori e  degli  assistenti  e  degli  ispettori  informatici.  Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a  0,25  punti  per  ciascun  periodo  di  trentasei  ore,  fino   al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero  delle
ore complessive del corso non corrisponda a  un  multiplo  esatto  di
trentasei, il punteggio da  attribuire  al  corso  e'  calcolato  per
difetto. Non e' valutabile il corso di formazione per  la  promozione
alla qualifica di assistente. 
  5. A  ogni  anno  di  effettivo  servizio  nell'amministrazione  di
appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40  punti  cumulabili
fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in
ragione mensile considerando, come mese intero, periodi  continuativi
di trenta giorni o frazioni  superiori  a  quindici  giorni.  Non  e'
computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito per la
partecipazione al concorso. 
  6. Sono  valutabili  esclusivamente  i  titoli  e  l'anzianita'  di
effettivo servizio  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande  di
partecipazione. 
  7. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta  e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.