Art. 6 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale
materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo  2,  comma  1,
nonche'  manufatti  con  essi  fabbricati,  privi  di   etichetta   o
contrassegno di cui  all'articolo  4,  comma  1,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale
materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo  2,  comma  1,
nonche' manufatti con essi fabbricati, con etichetta  o  contrassegno
non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.500  euro  a  20.000
euro. 
  3. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
al fabbricante o all'importatore che immette  sul  mercato  nazionale
materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo  2,  comma  1,
nonche' manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui  il  documento
commerciale di accompagnamento di cui all'articolo 4,  comma  5,  che
sostituisce l'etichetta o il  contrassegno,  non  e'  completo  delle
indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4. 
  4.  Fatta  salva  la  responsabilita'  prevista  al  comma  1,   il
distributore che, ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  3,  mette  a
disposizione sul mercato materiali che utilizzano i  termini  di  cui
all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, privi
di etichetta o contrassegno di cui all'articolo 4,  comma  1,  ovvero
con etichetta  o  contrassegno  non  conformi  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 4, comma 4, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 
  5.  Il  fabbricante  o  l'importatore,  che  immette  sul   mercato
materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo  2,  comma  1,
nonche' manufatti con essi fabbricati, sia come  aggettivi  sia  come
sostantivi, anche se inseriti quali  prefissi  o  suffissi  in  altre
parole,  ovvero  sotto  i  nomi  generici  di  «cuoiame»,  «pellame»,
«pelletteria» o «pellicceria», ovvero  derivati,  non  conformi  alla
definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in  etichetta,
contrassegno o, se ammesso, documento commerciale  d'accompagnamento,
in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  3.000  euro  a  20.000
euro. 
  6.  Fatta  salva  la  responsabilita'  prevista  al  comma  5,   il
distributore che mette  a  disposizione  sul  mercato  materiali  che
utilizzano  i  termini  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  nonche'
manufatti con gli stessi fabbricati,  sia  come  aggettivi  sia  come
sostantivi, anche se inseriti quali  prefissi  o  suffissi  in  altre
parole,  ovvero  sotto  i  nomi  generici  di  «cuoiame»,  «pellame»,
«pelletteria»  o  «pellicceria»,  ovvero  derivati,   risultati   non
conformi  alla  definizione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  in
violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo  3,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a  3.500  euro,
salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle
rilasciategli  dal  suo  fornitore  nel  documento   commerciale   di
accompagnamento. 
  7. Il fabbricante o  l'importatore  che  incorre  nelle  violazioni
delle disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3  e  5,  a  seguito  del
relativo accertamento e contestazione,  provvede,  entro  il  termine
perentorio  di  sessanta  giorni  decorrenti  dalla  contestazione  e
relativa notifica,  alla  regolarizzazione  dell'etichettatura  o  al
ritiro  dei  materiali  o  manufatti   dal   mercato.   Dell'avvenuta
regolarizzazione deve essere  fornita  all'organo  che  ha  proceduto
all'accertamento  della  violazione  e  alla  Camera  di   commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  territorialmente  competente,
qualora non abbia proceduto essa stessa  all'accertamento,  entro  lo
stesso termine di  sessanta  giorni,  idonea  comunicazione  mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
  8. Fatte salve le responsabilita' previste dai commi 1, 2, 3  e  5,
ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma  7,
entro il termine previsto,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.