Art. 6 Sanzioni 1. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 2. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 3. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il documento commerciale di accompagnamento di cui all'articolo 4, comma 5, che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non e' completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4. 4. Fatta salva la responsabilita' prevista al comma 1, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 5. Il fabbricante o l'importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 6. Fatta salva la responsabilita' prevista al comma 5, il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento. 7. Il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, a seguito del relativo accertamento e contestazione, provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato. Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 8. Fatte salve le responsabilita' previste dai commi 1, 2, 3 e 5, ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 7, entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.