Art. 7 Organi preposti all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni 1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e' svolto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica, nonche' dal Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 2. Le camere di commercio possono avvalersi, per i rispettivi controlli, della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti. 3. Gli organi di accertamento si rivolgono alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e ad altri laboratori accreditati per le prove specifiche per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. 5. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonche' quelle in materia di accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sull'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera m) e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»: «Art. 2 (Tutela del bilancio). - (Omissis). 2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: (Omissis); m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»: «Art. 13 (Atti di accertamento). - (Omissis). All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. (Omissis).». - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, S.O. - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007. - La legge 19 dicembre 1975, n. 874 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976, S.O. - La legge 7 febbraio 1992, n. 150 «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992.