Art. 7 
 
                  Organi preposti all'accertamento 
                    ed irrogazione delle sanzioni 
 
  1. L'accertamento delle violazioni delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e' svolto  dalle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura territorialmente  competenti,  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera
pratica,  nonche'  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  68.  All'accertamento  delle
violazioni di cui al presente decreto provvedono  inoltre,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 
  2. Le camere di  commercio  possono  avvalersi,  per  i  rispettivi
controlli, della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli  e
delle materie concianti. 
  3.  Gli  organi  di  accertamento  si   rivolgono   alla   Stazione
sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti  e
ad altri laboratori  accreditati  per  le  prove  specifiche  per  le
analisi   di   campione   dei   materiali    utilizzati    al    fine
dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 6, commi  5  e
6. 
  4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 sono
irrogate  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura territorialmente competente. 
  5. Restano ferme  le  competenze  spettanti  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e del decreto legislativo 2 agosto  2007,  n.
145, nonche' quelle in  materia  di  accertamento  degli  illeciti  e
irrogazione   delle    sanzioni    ai    sensi    della    disciplina
sull'applicazione  della  Convenzione  sul  commercio  internazionale
delle specie animali e vegetali in via di  estinzione,  di  cui  alla
legge 19 dicembre 1975, n. 874, e alla legge 7 febbraio 1992, n. 150. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera  m)
          e dell'art. 3, comma 1, del decreto  legislativo  19  marzo
          2001, n. 68 recante  «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo
          della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4  della  legge
          31 marzo 2000, n. 78»: 
                «Art. 2 (Tutela del bilancio). - (Omissis). 
                2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
                (Omissis); 
                  m)  ogni  altro   interesse   economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea. 
                Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali).
          - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in  relazione  alle
          proprie competenze  in  materia  economica  e  finanziaria,
          collabora  con  gli  organi   costituzionali.   La   stessa
          collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
          essere fornita agli organi  istituzionali,  alle  Autorita'
          indipendenti e agli  enti  di  pubblico  interesse  che  ne
          facciano richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13,  comma  4,  della
          legge 24  novembre  1981,  n.  689  recante  «Modifiche  al
          sistema penale»: 
                «Art. 13 (Atti di accertamento). - (Omissis). 
                All'accertamento  delle  violazioni  punite  con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          «Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio  2003,  n.  229»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.   145
          «Attuazione dell'art. 14  della  direttiva  2005/29/CE  che
          modifica  la   direttiva   84/450/CEE   sulla   pubblicita'
          ingannevole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
          del 6 settembre 2007. 
              - La legge  19  dicembre  1975,  n.  874  «Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          firmata a Washington il 3 marzo 1973», e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976, S.O. 
              - La legge 7 febbraio  1992,  n.  150  «Disciplina  dei
          reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione
          sul  commercio  internazionale  delle  specie   animali   e
          vegetali in via di estinzione, firmata a  Washington  il  3
          marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.  874,  e
          del   regolamento   (CEE)   n.   3626/82,   e    successive
          modificazioni, nonche' norme per la  commercializzazione  e
          la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili  che
          possono costituire pericolo per la salute  e  l'incolumita'
          pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
          22 febbraio 1992.