Art. 8 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'attivita' di monitoraggio e di  coordinamento  sull'attuazione
delle disposizioni introdotte con il presente decreto e'  svolta  dal
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Per l'attivita'  di  monitoraggio  gli  organi  di  accertamento
forniscono al Ministero dello sviluppo  economico,  su  richiesta  di
quest'ultimo, i dati statistici relativi alle violazioni  di  cui  al
presente decreto accertate dai medesimi organi.