Art. 8 Monitoraggio 1. L'attivita' di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente decreto e' svolta dal Ministero dello sviluppo economico. 2. Per l'attivita' di monitoraggio gli organi di accertamento forniscono al Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di quest'ultimo, i dati statistici relativi alle violazioni di cui al presente decreto accertate dai medesimi organi.