Art. 3 Ripartizione delle risorse 1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono destinate le seguenti somme, come di seguito indicate: a) anno 2017 euro 2.000.000; b) anno 2018 euro 4.000.000; c) anno 2019 euro 5.960.256; d) anno 2020 euro 3.500.000; e) anno 2021 euro 2.000.000; f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.