Art. 3 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di  cui
in premessa, per  le  finalita'  indicate  nel  presente  Capo,  sono
destinate le seguenti somme, come di seguito indicate: 
    a) anno 2017 euro 2.000.000; 
    b) anno 2018 euro 4.000.000; 
    c) anno 2019 euro 5.960.256; 
    d) anno 2020 euro 3.500.000; 
    e) anno 2021 euro 2.000.000; 
    f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.