Art. 4 
 
                              Benefici 
 
  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 e' riconosciuto uno
dei seguenti benefici: 
    a) borse di studio; 
    b) gratuita' o semigratuita'  della  frequenza  presso  convitti,
educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla  base  di
apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario. 
  2. I benefici di cui al comma  1  sono  rivolti  a  studenti  degli
istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione,
degli  istituti  di  istruzione  e  formazione  professionale,  delle
Universita',  delle  istituzioni  dell'Alta   Formazione   Artistica,
Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 
  3. Le somme destinate alle finalita' di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per  i  benefici
di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione  dei  benefici  di
cui alla lettera b).