Art. 4 Benefici 1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 e' riconosciuto uno dei seguenti benefici: a) borse di studio; b) gratuita' o semigratuita' della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario. 2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Universita', delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. Le somme destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione dei benefici di cui alla lettera b).