Art. 7 
 
                  Modalita' di accesso ai benefici 
 
  1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base  dei  dati  forniti
dall'Ufficio di  supporto  del  Commissario  inerenti  al  numero  di
orfani, alle classi di eta' e alla condizione scolastica, nell'ambito
delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle  borse
di studio assegnabili ed il loro importo. 
  2. Gli interessati presentano istanza  alla  Prefettura  -  Ufficio
Territoriale del  Governo  di  residenza  dell'orfano,  la  quale  la
trasmette al Commissario. 
  3. Gli studenti degli  istituti  di  grado  primario  e  secondario
producono certificato di frequenza degli studi. Di  tale  circostanza
e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno  un  terzo
degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario,
con esito positivo. Di tale  circostanza  e'  resa  dichiarazione  ai
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. L'istanza di cui al comma 2 nonche'  la  dichiarazione  relativa
alla frequenza degli studi di cui al comma 3  sono  sottoscritte,  in
caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, se non dichiarato decaduto ai  sensi  dell'articolo  330
del codice civile ovvero dal tutore ai sensi  dell'articolo  346  del
codice civile ovvero da  enti  di  assistenza  nominati  dal  giudice
tutelare ai sensi dell'articolo 354  del  codice  civile.  Essa  deve
contenere la dichiarazione, resa ai  sensi  del  d.P.R.  28  dicembre
2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per  crimini
domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. 
  6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il  Commissario,  previa
delibera del Comitato. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa» e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 330, 346 e 354 del
          codice civile: 
                «Art.   330    (Decadenza    dalla    responsabilita'
          genitoriale sui figli). - Il giudice  puo'  pronunziare  la
          decadenza  dalla  responsabilita'  genitoriale  quando   il
          genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
          dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 
                In tale caso,  per  gravi  motivi,  il  giudice  puo'
          ordinare  l'allontanamento  del  figlio   dalla   residenza
          familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
          che maltratta o abusa del minore.» 
                «Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore).  -  Il
          giudice tutelare, appena avuta notizia  del  fatto  da  cui
          deriva l'apertura della tutela,  procede  alla  nomina  del
          tutore e del protutore.» 
                «Art. 354 (Tutela affidata a enti di  assistenza).  -
          La tutela dei minori, che non  hanno  nel  luogo  del  loro
          domicilio  parenti  conosciuti  o  capaci   di   esercitare
          l'ufficio di  tutore,  puo'  essere  deferita  dal  giudice
          tutelare ad un  ente  di  assistenza  nel  comune  dove  ha
          domicilio  il  minore  o  all'ospizio  in  cui  questi   e'
          ricoverato.  L'amministrazione  dell'ente  o   dell'ospizio
          delega uno dei propri membri a esercitare  le  funzioni  di
          tutela. 
                E' tuttavia  in  facolta'  del  giudice  tutelare  di
          nominare un tutore al minore quando la natura  o  l'entita'
          dei beni o altre circostanze lo richiedono.».