Art. 7 Modalita' di accesso ai benefici 1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di orfani, alle classi di eta' e alla condizione scolastica, nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse di studio assegnabili ed il loro importo. 2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la trasmette al Commissario. 3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 5. L'istanza di cui al comma 2 nonche' la dichiarazione relativa alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. 6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa delibera del Comitato.
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 330, 346 e 354 del codice civile: «Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.» «Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.» «Art. 354 (Tutela affidata a enti di assistenza). - La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e' ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entita' dei beni o altre circostanze lo richiedono.».