Art. 18 Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione 1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alla lettera a), le parole «e il potenziamento della rete» sono sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti».
Note all'art. 18: - Il testo dell'allegato 7 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «ALLEGATO 7 Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione: a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento; b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui: i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione; ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete; iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente piu' di 24 mesi, tenuto conto di cio' che e' ragionevolmente praticabile e non discriminatorio; c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento. Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.».