Art. 18 
 
Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Requisiti di efficienza energetica per i  gestori  dei  sistemi  di
  trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione 
 
  1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
alla lettera a), le parole  «e  il  potenziamento  della  rete»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e
l'attivazione di nuove reti». 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Il  testo  dell'allegato  7   del   citato   decreto
          legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «ALLEGATO 7 
              Requisiti di efficienza energetica per  i  gestori  dei
          sistemi  di  trasmissione  e  i  gestori  dei  sistemi   di
          distribuzione 
              I gestori dei sistemi di trasmissione e i  gestori  dei
          sistemi di distribuzione: 
                a) elaborano e rendono pubbliche  norme  standard  in
          materia  di  assunzione  e  ripartizione  dei  costi  degli
          adattamenti tecnici, quali le  connessioni  alla  rete,  il
          potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove
          reti, una migliore gestione della rete e norme  in  materia
          di applicazione non  discriminatoria  dei  codici  di  rete
          necessari per integrare i nuovi  produttori  che  immettono
          nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla
          cogenerazione ad alto rendimento; 
                b) forniscono a tutti i nuovi produttori  di  energia
          elettrica  da  cogenerazione   ad   alto   rendimento   che
          desiderano connettersi al sistema tutte le  informazioni  a
          tal fine necessarie, tra cui: 
                  i) una stima esauriente e dettagliata dei costi  di
          connessione; 
                  ii) un calendario  preciso  e  ragionevole  per  la
          ricezione e il trattamento  della  domanda  di  connessione
          alla rete; 
                  iii) un calendario indicativo ragionevole per  ogni
          connessione  alla  rete  proposta.  La  procedura  per   la
          connessione alla rete non dovrebbe durare  complessivamente
          piu'  di  24  mesi,   tenuto   conto   di   cio'   che   e'
          ragionevolmente praticabile e non discriminatorio; 
                c) definire procedure standardizzate  e  semplificate
          per facilitare la  connessione  alla  rete  dei  produttori
          decentralizzati di energia elettrica  da  cogenerazione  ad
          alto rendimento. 
              Le norme standard di cui alla lettera a) si  basano  su
          criteri oggettivi, trasparenti  e  non  discriminatori  che
          tengono conto in particolare di tutti i costi e i  benefici
          della  connessione  di  tali  produttori  alla  rete.  Esse
          possono prevedere diversi tipi di connessione.».