Art. 19 
 
Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti  minimi
  in  materia  di  informazioni  di  fatturazione   e   consumo   per
  riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico 
 
  1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.  102,
e' aggiunto il seguente: 
  «Allegato 9 -  Requisiti  minimi  in  materia  di  informazioni  di
fatturazione e consumo  per  riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua
calda per uso domestico 
  1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o  sulle  letture  dei
contabilizzatori di calore. 
  Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di
energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo  effettivo  o
delle  letture  dei  contabilizzatori  di  calore  almeno  una  volta
all'anno. 
  2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo. 
  Dal  25  ottobre  2020,  se  sono  stati  installati  contatori   o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo  basate  sul  consumo  effettivo  o  sulle
letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno  ogni  tre
mesi agli utenti finali che ne hanno  fatto  richiesta  o  che  hanno
scelto la fatturazione elettronica, oppure  due  volte  l'anno  negli
altri casi. 
  Dal  1°  gennaio  2022,  se  sono  stati  installati  contatori   o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo  basate  sul  consumo  effettivo  o  sulle
letture dei contabilizzatori  di  calore  sono  fornite  agli  utenti
finali almeno una volta al mese. Esse possono  altresi'  essere  rese
disponibili via  Internet  e  aggiornate  con  la  massima  frequenza
consentita dai dispositivi e dai sistemi di  misurazione  utilizzati.
Il riscaldamento e  il  raffreddamento  possono  essere  esentati  da
questo      requisito       fuori       dalle       stagioni       di
riscaldamento/raffreddamento. 
  3. Informazioni minime in fattura. 
  Nelle fatture basate sul consumo  effettivo  o  sulle  letture  dei
contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata  trasmessa
gli utenti devono disporre  in  modo  chiaro  e  comprensibile  delle
seguenti informazioni: 
  a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo
totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore; 
  b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel  caso  di
calore da impianti  di  teleriscaldamento  con  una  potenza  termica
nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative  emissioni  annuali
di gas a effetto serra, sul mix  di  combustibili  utilizzato  e  sul
fattore di conversione in energia primaria, nonche'  una  descrizione
delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate; 
  c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente  finale
e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente,  sotto  forma
di grafico, corretto  per  le  variazioni  climatiche  nel  caso  del
riscaldamento e del raffreddamento; 
  d) recapiti (compresi  i  siti  Internet)  delle  associazioni  dei
consumatori e dell'ENEA,  al  fine  di  ottenere  informazioni  sulle
misure  disponibili  di  miglioramento  dell'efficienza   energetica,
profili comparativi dei consumi in base  alle  diverse  tipologie  di
utenti  e   chiarimenti   sulle   migliori   tecnologie   energetiche
disponibili nell'ambito del presente allegato; 
  e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di
mediazione  o  i  meccanismi   alternativi   di   risoluzione   delle
controversie; 
  f) confronti con  il  consumo  di  un  utente  finale  medio  o  di
riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso  di
fatture elettroniche, tali confronti possono invece  essere  messi  a
disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture. 
  Le fatture non basate sul consumo effettivo  o  sulle  letture  dei
contabilizzatori  di  calore  contengono  una  spiegazione  chiara  e
comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura
in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere  d)  ed
e).».