Art. 10
Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di
assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, e' sostituito dal
seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti:
"e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico" e,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42."
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere
immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e,
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;";
d) all'articolo 9-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio,
lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si
applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa
anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.";
2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi di cui al comma
1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' le destinazioni d'uso ammissibili";
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole ", in
deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle
seguenti: "o in deroga";
h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli
immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del
contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo
stesso.";
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in
fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole "parti
strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i
prospetti";
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare
e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 1-bis.";
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere
presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.";
o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita'
dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.".
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti
igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si
considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della
presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la
qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono
considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice
civile.";
b) l'articolo 8 e' abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque
formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i suddetti termini non
siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo
stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,
106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
storico o artistico.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli
edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o
dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita'
assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli
interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156.".
7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo
relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono
sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le
seguenti:
"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)
puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno
il 20 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40
per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e
seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi
organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni
della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";
c) il comma 2-quater e' abrogato.