Art. 10 
 
         Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 
 
  1. Al fine di semplificare e accelerare  le  procedure  edilizie  e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di
assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "1-ter. In ogni caso di intervento che  preveda  la  demolizione  e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio  demolito,   sempre   nel   rispetto   delle   distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione   e   ricostruzione,   sono   consentite   esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici di recupero  e  di  riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le  previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti."; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
  1) alla lettera b), primo periodo,  le  parole  "e  non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle  seguenti:
"e  non  comportino  mutamenti   urbanisticamente   rilevanti   delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico  urbanistico"  e,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito  degli
interventi di  manutenzione  straordinaria  sono  comprese  anche  le
modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
necessarie  per  mantenere  o  acquisire  l'agibilita'  dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che  non  pregiudichino  il  decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti  conforme
alla vigente disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42." 
  2) alla lettera d), il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Nell'ambito  degli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresi' gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione di edifici esistenti  con  diversa  sagoma,  prospetti,
sedime e caratteristiche  planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa  antisismica,
per   l'applicazione   della   normativa   sull'accessibilita',   per
l'istallazione  di  impianti  tecnologici  e  per   l'efficientamento
energetico. L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o  dagli  strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche  per  promuovere
interventi   di   rigenerazione   urbana.    Costituiscono    inoltre
ristrutturazione edilizia  gli  interventi  volti  al  ripristino  di
edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee  A,  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o  demoliti  costituiscono  interventi  di  ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti  sagoma,  prospetti,  sedime  e
caratteristiche   planivolumetriche   e   tipologiche   dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."; 
    c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
  "e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti  e  temporanee,  purche'  destinate  ad  essere
immediatamente rimosse al  cessare  della  temporanea  necessita'  e,
comunque,  entro  un  termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
comunale;"; 
  d) all'articolo 9-bis: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili"; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'  immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
costruzione o da  quello  che  ha  disciplinato  l'ultimo  intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o  unita'  immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli  successivi  che  hanno  abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati  in  un'epoca  nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo  edilizio,
lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni  catastali
di primo impianto  ovvero  da  altri  documenti  probanti,  quali  le
riprese  fotografiche,  gli  estratti   cartografici,   i   documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui  sia  dimostrata
la  provenienza.  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  si
applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia."; 
  e) all'articolo 10, comma 1, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente,
nei  casi  in  cui  comportino  anche  modifiche   della   volumetria
complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli  immobili
compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
destinazione   d'uso,   nonche'   gli   interventi   che   comportino
modificazioni della  sagoma  o  della  volumetria  complessiva  degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."; 
  f) all'articolo 14: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  "1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e'  ammessa
anche  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   previa
deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico, fermo  restando,  nel  caso  di  insediamenti  commerciali,
quanto disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214."; 
      2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi  di  cui  al  comma
1-bis,  le  destinazioni  d'uso"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"nonche' le destinazioni d'uso ammissibili"; 
    g) all'articolo 16, comma 4, lettera  d-ter),  le  parole  ",  in
deroga o con cambio di  destinazione  d'uso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "o in deroga"; 
    h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. Al  fine  di  agevolare  gli  interventi  di  rigenerazione
urbana, di  ristrutturazione,  nonche'  di  recupero  e  riuso  degli
immobili  dismessi  o  in  via  di  dismissione,  il  contributo   di
costruzione e' ridotto in misura  non  inferiore  del  20  per  cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle  parametriche  regionali.  I
comuni hanno  la  facolta'  di  deliberare  ulteriori  riduzioni  del
contributo  di  costruzione,  fino  alla  completa  esenzione   dallo
stesso."; 
  i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in
fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti  dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti."; 
  l) all'articolo 22, comma 1, lettera  a),  dopo  le  parole  "parti
strutturali  dell'edificio",  sono  inserite   le   seguenti   "o   i
prospetti"; 
  m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La destinazione d'uso dell'immobile o  dell'unita'  immobiliare
e' quella stabilita dalla documentazione di cui  all'articolo  9-bis,
comma 1-bis."; 
    n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  "7-bis.  La   segnalazione   certificata   puo'   altresi'   essere
presentata, in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano  i  requisiti  definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa  in  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione."; 
  o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato; 
  p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
  "Art.  34-bis  (Tolleranze  costruttive)  1.  Il  mancato  rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite  del  2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
dell'immobile. 
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel
corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni
edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini
dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata  agli
atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.". 
  2. Nelle more dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  della
salute  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e  i  requisiti
igienico sanitari dei  locali  di  abitazione  ivi  previsti  non  si
considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima
della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.  Ai  fini  della
presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e  la
qualificazione edilizia dei medesimi immobili  e  della  segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle  dimensioni
legittimamente preesistenti. 
  3.  Ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli  articoli  2  della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti  di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del  1989
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi:  "Le  innovazioni  di  cui  al  presente  comma   non   sono
considerate  in  alcun  caso  di  carattere  voluttuario   ai   sensi
dell'articolo 1121, primo comma,  del  codice  civile.  Per  la  loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto  di  innovazioni  che
possano recare pregiudizio  alla  stabilita'  o  alla  sicurezza  del
fabbricato, di cui al quarto  comma  dell'articolo  1120  del  codice
civile."; 
  b) l'articolo 8 e' abrogato. 
  4. Per effetto della  comunicazione  del  soggetto  interessato  di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati  di  tre  anni  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,
come  indicati  nei  permessi  di  costruire  rilasciati  o  comunque
formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i  suddetti  termini  non
siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato  e
sempre che i  titoli  abilitativi  non  risultino  in  contrasto,  al
momento della comunicazione  dell'interessato,  con  nuovi  strumenti
urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  presentate  entro  lo
stesso termine ai sensi degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21,
106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la
posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valore
storico o artistico. 
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti:  "ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  verifica  i  titoli
edilizi di cui agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista  abilitato  o
dall'Ufficio   comunale   tramite   i   titoli   edilizi    legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso,  l'inesistenza  di  vincoli  di  inedificabilita'
assoluta. Nei comuni  indicati  negli  allegati  1,  2  e  2-bis  gli
interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi  e  nei
limiti di cui all'articolo  3-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 156.". 
  7. All'articolo 12  del  decreto-  legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote  di  mutuo
relative  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette  cooperative,  di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci,  qualora  almeno  il  20%  dei  soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si  trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,"; 
  b) al  comma  2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono  inserite  le
seguenti: 
  "a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma  a-bis)
puo' essere concessa nella misura di: 
  1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari  ad  almeno
il 20 per cento dei soci; 
  2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra  un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
  3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al  40
per cento dei soci; 
  a-quater) l'istanza di sospensione  e'  presentata  dalla  societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter."; 
  c) il comma 2-quater e' abrogato.