Art. 11
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque
tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle
deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria
ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di
cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso
dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per
il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo..
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando
il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo e il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore
alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure
previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della
progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".