Art. 11 
 
Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
                   aree colpite da eventi sismici 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto recanti  semplificazioni  e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri  commissariali,  anche  se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di  pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle  procedure  concernenti  le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di  qualunque
tipo, trovano applicazione, senza  pregiudizio  dei  poteri  e  delle
deroghe gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle  gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. 
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  individua  con  propria
ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che  puo'  impartire  direttive.  Per   il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di  uno  o  piu'  interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma.  Il  compenso
dei due sub-commissari e'  determinato  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro  per
il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo.. 
  3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo  restando
il  protocollo  di  intesa  firmato  il  21  dicembre  2016  tra   il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del  turismo  e  il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".