Art. 7 
 
Definizioni   (direttiva   59/2013/EURATOM,   articolo   4;   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis;  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2;  decreto  legislativo
               del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2) 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni: 
    1) «acceleratore»: apparecchio o impianto in cui sono  accelerate
particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a
un mega electron volt (1 MeV); 
    2) «addetto all'emergenza»: qualsiasi persona  investita  di  uno
specifico ruolo  nell'ambito  di  un'emergenza  che  potrebbe  essere
esposta a radiazioni nel corso di un intervento di emergenza; 
    3)  «apprendista»:  persona  che  riceve  presso  un   esercente,
un'istruzione e una formazione anche per conseguire una qualifica, un
diploma o un altro titolo di studio ovvero allo scopo  di  esercitare
un mestiere specifico; 
    4) «aspetti  pratici  delle  procedure  medico-radiologiche»:  le
operazioni connesse all'esecuzione materiale di un'esposizione medica
e di ogni aspetto correlato,  compresi  la  manovra  e  l'impiego  di
apparecchiature  medico-radiologiche,  la  misurazione  di  parametri
tecnici e fisici anche relativi alle dosi di radiazione, gli  aspetti
operativi della calibrazione e della manutenzione delle attrezzature,
la  preparazione  e  la  somministrazione  di  radiofarmaci,  nonche'
l'elaborazione di immagini; 
    5) «assistenti e accompagnatori»: coloro  che  consapevolmente  e
volontariamente si espongono, al di fuori della loro  occupazione,  a
radiazioni ionizzanti per assistere e confortare  persone  che  sono,
sono state o sono in procinto  di  essere  sottoposte  a  esposizioni
mediche; 
    6) «attivazione»: processo  per  effetto  del  quale  un  nuclide
stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di  irradiazione  con
particelle o con fotoni ad alta  energia  del  materiale  in  cui  e'
contenuto; 
    7) «attivita'» (A): e' il quoziente di dN fratto dt, dove  dN  e'
il numero atteso di transizioni nucleari spontanee, da tale stato  di
energia nell'intervallo di tempo dt: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  L'unita' di attivita' e' il becquerel (Bq); 
    8)  «attivita'  radiodiagnostiche  complementari»:  attivita'  di
ausilio diretto  al  medico  specialista  o  all'odontoiatra  per  lo
svolgimento di specifici interventi di carattere  strumentale  propri
della disciplina, purche' contestuali, integrate  e  indilazionabili,
rispetto all'espletamento della procedura specialistica; 
    9) «audit  clinico»:  l'esame  sistematico  o  il  riesame  delle
procedure medico  radiologiche  finalizzato  al  miglioramento  della
qualita' e  del  risultato  delle  cure  somministrate  al  paziente,
mediante un processo strutturato di verifica,  per  cui  le  pratiche
radiologiche, le procedure e i risultati  sono  valutati  rispetto  a
standard accreditati di buona pratica medico radiologica, modificando
tali procedure, ove  appropriato,  e  applicando  nuovi  standard  se
necessario; 
    10) «autorita' competente»: il sistema di  autorita'  individuato
ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto; 
    11) «autorizzazione»: il provvedimento, avente  forma  scritta  e
adottato  dalla  competente  autorita',  che  consente  di   svolgere
pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti, di  svolgere
attivita' connesse  alla  gestione  di  combustibile  esaurito  o  di
rifiuti  radioattivi,  di  svolgere  attivita'   di   localizzazione,
progettazione,   costruzione,   messa   in    funzione,    esercizio,
disattivazione o chiusura di impianti per detti impieghi o  gestioni,
ovvero per le medesime attivita'  relative  a  impianti  nucleari,  e
conferisce al titolare le relative responsabilita'; 
    12) «base di progetto»: l'insieme delle condizioni e degli eventi
presi esplicitamente in  considerazione  nella  progettazione  di  un
impianto  nucleare,  compreso   l'ammodernamento,   secondo   criteri
stabiliti,  di  modo  che  l'impianto,  in  condizioni  di   corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di  resistere  a
tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati; 
    13) «becquerel» (Bq): unita' di  misura  dell'attivita'  (A);  un
becquerel equivale a una transizione nucleare per secondo: 1 Bq  =  1
s-¹; 
    14) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare  irraggiato  e
successivamente  rimosso  in  modo  definitivo  dal  nocciolo  di  un
reattore;  il  combustibile  esaurito  puo'  essere  considerato  una
risorsa utilizzabile da  ritrattare  o  puo'  essere  destinato  allo
smaltimento se considerato rifiuto radioattivo; 
    15) «combustibile  nucleare»:  le  materie  fissili  impiegate  o
destinate a essere impiegate in un impianto  nucleare;  sono  inclusi
l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo,  di  lega  o  di
composto chimico e ogni altra materia fissile che  sara'  qualificata
come combustibile con decisione del Comitato  direttivo  dell'Agenzia
per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione  e  lo
sviluppo economico (OCSE); 
    16) «complesso nucleare sottocritico»: ogni apparato progettato o
usato per produrre  una  reazione  nucleare  a  catena,  incapace  di
autosostenersi in assenza di  sorgenti  di  neutroni,  in  condizioni
normali o accidentali; 
    17) «consegna»:  si  intende  un  imballaggio  o  un  insieme  di
imballaggi insieme al contenuto radioattivo, o un carico di materiale
radioattivo, che uno speditore presenta per il trasporto; 
    18) «consegna esente»: si intende un imballaggio o un insieme  di
imballaggi, o un carico di materiale  radioattivo,  per  i  quali  la
quantita' totale di radioattivita' e la concentrazione media  del/dei
radionuclide/i  sono  inferiori  ai   valori   stabiliti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 3 del presente decreto; 
    19) «contaminazione»: la presenza involontaria o non intenzionale
di sostanze radioattive su superfici o all'interno di solidi, liquidi
o gas o sul corpo umano. Nel caso particolare del corpo  umano,  essa
include tanto la  contaminazione  esterna  quanto  la  contaminazione
interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta; 
    20) «contenitore della sorgente»: insieme di componenti destinati
a garantire il contenimento di una sorgente radioattiva, che  non  e'
parte integrante della sorgente stessa, ma e' destinato a  schermarla
durante il  trasporto,  la  manipolazione,  la  movimentazione  o  il
deposito; 
    21)  «controllo  della   qualita'»:   l'insieme   di   operazioni
(pianificazione, coordinamento, attuazione) intese a  mantenere  o  a
migliorare la qualita'. Vi rientrano il monitoraggio, la  valutazione
e il mantenimento ai livelli richiesti di  tutte  le  caratteristiche
operative delle apparecchiature che possono essere definite, misurate
e controllate; 
    22)  «cultura  della   sicurezza   nucleare»:   l'insieme   delle
caratteristiche e delle attitudini proprie  di  organizzazioni  e  di
singoli individui in base alle quali viene attribuito il piu' elevato
grado  di  priorita'  alle  tematiche  di  sicurezza  nucleare  e  di
radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse; 
    23) «deposito di  materie  fissili  speciali  o  di  combustibili
nucleari»: qualsiasi locale che, senza far parte  degli  impianti  di
cui ai numeri precedenti, e' destinato al deposito di materie fissili
speciali   o    di    combustibili    nucleari    al    solo    scopo
dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori a 350  grammi  di
uranio 235, oppure 200 grammi di plutonio o uranio  233  o  quantita'
totale equivalente; 
    24) «destinatario»: la persona fisica o giuridica alla quale sono
spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito o trasferiti
materiali, sostanze e materie radioattive; 
    25) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che  e'  in
possesso o ha  la  disponibilita'  materiale  di  sostanze,  materie,
materiali  o  sorgenti  radioattivi,  o  di  rifiuti  radioattivi   o
combustibile esaurito, ed e' responsabile per tali materiali; 
    26) «detrimento sanitario»: la riduzione  della  durata  e  della
qualita' della vita che si verifica in una popolazione in  seguito  a
esposizione,  incluse  le  riduzioni  derivanti  da  radiazioni   sui
tessuti, cancro e gravi disfunzioni genetiche; 
    27)  «detrimento  sanitario  individuale»:  gli  effetti  dannosi
clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei  loro
discendenti la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo
caso, probabile ma non certa; 
    28) «difesa in profondita'»: l'insieme dei  dispositivi  e  delle
procedure  atti  a  prevenire   l'aggravarsi   di   inconvenienti   e
funzionamenti anomali  e  a  mantenere  l'efficienza  delle  barriere
fisiche interposte tra una sorgente di  radiazione  o  del  materiale
radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il
normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali; 
    29) «disattivazione»: insieme delle azioni pianificate,  tecniche
e gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto  nucleare  o  su  una
installazione a  seguito  del  suo  definitivo  spegnimento  o  della
cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei  requisiti  di
sicurezza  e  di  protezione  dei  lavoratori,  della  popolazione  e
dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio
del sito esente da vincoli di natura radiologica; 
    30) «domanda debitamente compilata»: il  documento  uniforme,  di
cui alla decisione  della  Commissione  del  5  marzo  2008,  per  la
sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di   combustibile   nucleare   esaurito   di   cui   alla   direttiva
2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006; 
    31) «dose assorbita» (D): energia assorbita per unita' di massa e
cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia  media
nell'elemento volumetrico di massa dm; ai fini del presente  decreto,
la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un  organo.
L'unita' di dose assorbita e' il gray; 
    32) «dose efficace» (E):  e'  la  somma  delle  dosi  equivalenti
pesate in tutti i tessuti e organi del corpo causate  da  esposizione
interna ed esterna. E' definita dall'espressione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove: 
  D T,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o  organo  T,  dovuta
alla radiazione R e 
  w R e' il fattore di peso per la radiazione e 
  w T e' il fattore di peso per il tessuto o l'organo T. 
  I valori relativi a w T e w R  sono  indicati  nell'allegato  XXIV.
L'unita' di dose efficace e' il sievert (Sv); 
    33)  «dose  efficace  impegnata»   (E(t)):   somma   delle   dosi
equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti  HT(t)  risultanti
dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi,  ciascuna  moltiplicata
per il fattore di ponderazione del tessuto wT 
  la dose efficace impegnata E(t) e' definita da: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove t  indica  il  numero  di  anni  per  i  quali  e'  effettuata
l'integrazione;  ai  fini  della  conformita'  ai  limiti   di   dose
specificati nel  presente  decreto,  t  e'  il  periodo  di  50  anni
successivo all'assunzione nel caso degli adulti e fino all'eta' di 70
anni nel caso dei neonati e dei bambini. 
  L'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert; 
    34) «dose equivalente» (HT): la dose  assorbita,  nel  tessuto  o
organo T, pesata in base al tipo e alla qualita' della radiazione  R;
E' indicata dalla formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove: 
  DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo T dovuta alla
radiazione R e 
  WR e' il fattore di peso per la radiazione. 
  Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi  ed  energie  con
valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, e' espressa da: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  I valori relativi a wR sono indicati nell'allegato XXIV. 
  L'unita' di dose equivalente e' il sievert (Sv); 
    35) «dose equivalente impegnata»:  integrale  rispetto  al  tempo
dell'intensita' di dose equivalente in un  tessuto  o  organo  T  che
sara' ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito
dell'introduzione di uno o piu'  radionuclidi;  la  dose  equivalente
impegnata e' definita da: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  per una singola introduzione di attivita' al tempo t0 dove t0 e' il
tempo in cui avviene l'introduzione, HT (τ) e' l'intensita' di 
dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al  tempo  t,  τ  e'  il
periodo di tempo, espresso in anni, su  cui  avviene  l'integrazione;
qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per  gli
adulti e un periodo fino all'eta' di 70 anni per i bambini;  l'unita'
di dose equivalente impegnata e' il sievert (Sv); 
    36)  «dosimetria  dei  pazienti»:  la  valutazione   della   dose
assorbita dai pazienti o da altre persone  sottoposte  a  esposizioni
mediche; 
    37)  «emergenza»:  una  situazione  o  un  evento  imprevisto   e
imprevedibile implicante una  sorgente  di  radiazioni  che  richiede
un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze avverse  per
la salute e la sicurezza della popolazione, la qualita'  della  vita,
il patrimonio o l'ambiente, o un rischio che  potrebbe  dar  luogo  a
tali conseguenze avverse; 
    38) «esercente»:  una  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la
responsabilita' giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini
dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni; 
    39) «esperto di  radioprotezione»:  la  persona,  incaricata  dal
datore di lavoro o dall'esercente, che  possiede  le  cognizioni,  la
formazione e l'esperienza  necessarie  per  gli  adempimenti  di  cui
all'articolo  130.  Le  capacita'   e   i   requisiti   professionali
dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130; 
    40) «esperto in interventi di  risanamento  radon»:  persona  che
possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per
fornire le indicazioni tecniche ai fini  dell'adozione  delle  misure
correttive per la  riduzione  della  concentrazione  di  radon  negli
edifici ai sensi dell'articolo 15; 
    41) «esposizione»: l'atto di esporre o la  condizione  di  essere
esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente  al  di  fuori
dell'organismo (esposizione  esterna)  o  all'interno  dell'organismo
(esposizione interna); 
    42) «esposizione accidentale»: esposizione di singole persone,  a
esclusione  dei  lavoratori  addetti  all'emergenza,  a  seguito   di
qualsiasi evento a carattere fortuito o involontario; 
    43) «esposizione  al  radon»:  l'esposizione  al  Rn-222  e,  ove
espressamente previsto ai suoi prodotti di decadimento; 
    44)  «esposizione  a  radiazioni  ionizzanti  con  metodiche  per
immagini a scopo non medico»: qualsiasi esposizione  intenzionale  di
persone con  metodiche  per  immagini  quando  l'intenzione  primaria
dell'esposizione non consiste nell'apportare un beneficio alla salute
della persona esposta, comprese le procedure a  fini  assicurativi  o
legali senza indicazione clinica; 
    45) «esposizione del pubblico»: esposizione di individui, escluse
le esposizioni professionali o mediche; 
    46) «esposizione indebita»: esposizione non dovuta, che nel  caso
dell'esposizione    medica     sia     significativamente     diversa
dall'esposizione  medica  prevista  per  il  raggiungimento   di   un
determinato obiettivo; 
    47) «esposizione medica»: l'esposizione di pazienti  o  individui
asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche
o terapeutiche  a  loro  stessi  rivolte,  e  intesa  a  produrre  un
beneficio alla loro salute, oltre che l'esposizione di  assistenti  e
accompagnatori, nonche' di volontari nel  contesto  di  attivita'  di
ricerca medica o biomedica; 
    48)  «esposizione  normale»:  l'esposizione  che  si  prevede  si
verifichi   nelle   condizioni   di    funzionamento    normali    di
un'istallazione  o  di  un'attivita'  (tra   cui   la   manutenzione,
l'ispezione, la  disattivazione),  compresi  gli  eventi  anomali  di
scarso rilievo che possono essere tenuti sotto controllo, vale a dire
nel corso del normale funzionamento degli eventi operativi previsti; 
    49) «esposizione potenziale»: un'esposizione che, pur non essendo
certa, puo' verificarsi in conseguenza di un evento o di una sequenza
di  eventi  di  natura   probabilistica,   tra   cui   guasti   delle
apparecchiature o errore operativo; 
    50) «esposizione  professionale»:  l'esposizione  di  lavoratori,
inclusi apprendisti e studenti, nel corso dell'attivita' lavorativa; 
    51)  «esposizione  professionale  di  emergenza»:   l'esposizione
professionale verificatasi durante una situazione di emergenza di  un
addetto all'emergenza; 
    52) «estremita'»: le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie; 
    53) «fabbricante  di  sorgenti  radioattive»:  persona  fisica  o
giuridica  che  produce  sorgenti  sulla   base   di   autorizzazioni
rilasciate nel Paese di produzione; 
    54) «fornitore»: persona fisica  o  giuridica  autorizzata  nello
Stato ove ha la  propria  sede  o  una  stabile  organizzazione,  che
fornisce  una  sorgente,  anche  nel  caso  di  pratiche  comportanti
l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione; 
    55) «funzionamento anomalo»: qualsiasi processo operativo che  si
scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta  durante  il
ciclo di vita di un impianto nucleare ma che,  in  considerazione  di
adeguate  misure  progettuali,  non  provoca  danni  significativi  a
elementi  importanti  per  la  sicurezza   o   determina   condizioni
incidentali; 
    56) «garanzia della qualita'»: tutte quelle azioni programmate  e
sistematiche necessarie ad accertare con adeguata  affidabilita'  che
un impianto, un sistema, un componente o una procedura funzionera' in
maniera soddisfacente in  conformita'  agli  standard  stabiliti.  Il
controllo della qualita' e' parte della garanzia della qualita'; 
    57) «generatore di radiazioni»: un dispositivo capace di generare
radiazioni ionizzanti come  raggi  X,  neutroni,  elettroni  o  altre
particelle cariche; 
    58)  «gestione  dei  rifiuti  radioattivi»:  tutte  le  attivita'
attinenti  a  raccolta,  intermediazione,   cernita,   manipolazione,
pretrattamento,   trattamento,    condizionamento,    stoccaggio    o
smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori
del sito; 
    59) «gestione del  combustibile  esaurito»:  tutte  le  attivita'
concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il  ritrattamento  o  lo
smaltimento del combustibile esaurito, escluso  il  trasporto  al  di
fuori del sito; 
    60) «gravi condizioni»: condizioni piu' gravi rispetto  a  quelle
collegate agli incidenti base di progetto;  tali  condizioni  possono
essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti
gli elementi di protezione di  un  sistema  di  sicurezza,  o  da  un
avvenimento estremamente improbabile; 
    61) «gray» (Gy): unita' di misura della dose assorbita 
  1 Gy = 1 J kg-1 
    i fattori di conversione da utilizzare quando la  dose  assorbita
e' espressa in rad sono i seguenti: 
  1 rad = 10-2 Gy 
  1 Gy = 100 rad; 
    62) «impianto di gestione  dei  rifiuti  radioattivi»:  qualsiasi
impianto o struttura il cui scopo  principale  sia  la  gestione  dei
rifiuti radioattivi; 
    63) «impianto di gestione del combustibile  esaurito»:  qualsiasi
impianto o struttura il cui scopo  principale  sia  la  gestione  del
combustibile esaurito; 
    64) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura  il
cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; 
    65) «impianto medico-radiologico»: struttura, o reparto o sezione
di essa, in cui vengono attuate procedure medico-radiologiche; 
    66) «impianto nucleare di potenza»:  ogni  impianto  industriale,
dotato di un reattore  nucleare,  avente  per  scopo  l'utilizzazione
dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali; 
    67) «impianto nucleare di ricerca»: ogni impianto  dotato  di  un
reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte  non
sono utilizzate a fini industriali; 
    68)  «impianto  nucleare  per  il  trattamento  di   combustibili
irradiati»: ogni impianto progettato o usato per  trattare  materiali
contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti
costituiti essenzialmente da laboratori  per  studi  e  ricerche  che
contengono meno di 37 TBq) di prodotti di fissione e  quelli  a  fini
industriali che trattano materie che non presentano  un'attivita'  di
prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq per grammo di uranio 235  e
una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo  di
uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati  agli  impianti
per la preparazione e per  la  fabbricazione  delle  materie  fissili
speciali e dei combustibili nucleari; 
    69) «impianto per la preparazione e per  la  fabbricazione  delle
materie fissili speciali e dei combustibili nucleari»: ogni  impianto
destinato a preparare o  a  fabbricare  materie  fissili  speciali  e
combustibili nucleari;  sono  inclusi  gli  impianti  di  separazione
isotopica. Sono esclusi gli  impianti  costituiti  essenzialmente  da
laboratori per studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi
di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio  233  o  quantita'
totale equivalente; 
    70) «incidente»: qualsiasi avvenimento non  intenzionale  le  cui
conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto  di
vista della radioprotezione o della  sicurezza  nucleare,  e  possono
comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto; 
    71) «incidente base di progetto»: le condizioni incidentali prese
in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo
criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al
combustibile, ove applicabile, e il rilascio di  materie  radioattive
sono mantenuti entro i limiti autorizzati; 
    72) «inconveniente»: qualsiasi avvenimento  non  intenzionale  le
cui conseguenze o potenziali conseguenze non  sono  trascurabili  dal
punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare; 
    73) «individui della popolazione»: singoli individui che  possono
esser soggetti a una esposizione del pubblico; 
    74) «individuo rappresentativo»: la persona che riceve  una  dose
rappresentativa di quella degli individui maggiormente esposti  nella
popolazione, escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare; 
    75) «intermediario»: persona fisica o giuridica che, organizza la
raccolta e il trasporto, la spedizione o, comunque  il  trasferimento
di materie, materiali, sostanze o sorgenti radioattivi, o di  rifiuti
radioattivi o combustibile esaurito da un detentore a un altro, senza
possesso ne' detenzione di  detti  materie,  materiali,  sostanze,  o
sorgenti  radioattivi,  o  di  rifiuti  radioattivi  o   combustibile
esaurito; 
    76) «intervento»: attivita' umana intesa a prevenire o  diminuire
l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che  non
fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto  di
un  incidente,  mediante  azioni  sulle  sorgenti,   sulle   vie   di
esposizione e sugli individui stessi; 
    77)  «introduzione»:  l'attivita'  totale  di  un   radionuclide,
proveniente dall'ambiente esterno, che penetra nell'organismo; 
    78) «ispezione»: il controllo da parte o a nome  di  un'autorita'
competente per verificare la conformita' con  i  requisiti  giuridici
nazionali; 
    79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore,  anche  autonomo,
che e' sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante  da  pratiche
contemplate dal presente decreto e che puo' ricevere dosi superiori a
uno qualsiasi dei limiti di  dose  fissati  per  l'esposizione  degli
individui della popolazione. 
    80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto,  compresi
gli apprendisti e gli studenti, che non e' dipendente  dell'esercente
responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge  le  sue
attivita' in queste zone; 
    81) «lavorazione»: operazioni chimiche o  fisiche  sulle  materie
radioattive, compresi l'estrazione, la conversione e  l'arricchimento
di  materie  nucleari  fissili  o  fertili  e  il  ritrattamento   di
combustibile esaurito; 
    82) «limite di dose»: il valore della dose efficace (se del caso,
dose efficace impegnata) o della dose equivalente in  un  periodo  di
tempo specificato che non deve essere superato nel singolo individuo; 
    83) «livelli diagnostici di riferimento»: i livelli di dose nelle
pratiche radiodiagnostiche mediche o  nelle  pratiche  di  radiologia
interventistica o, nel caso dei radiofarmaci, i livelli di attivita',
per esami tipici per gruppi di pazienti  di  corporatura  standard  o
fantocci standard; 
    84) «livelli di  allontanamento»:  valori  fissati  dal  presente
decreto o,  in  relazione  a  specifiche  situazioni,  dall'autorita'
competente, espressi in termini di  concentrazioni  di  attivita'  in
relazione ai quali o al di sotto dei quali, le sostanze radioattive o
i materiali derivanti da qualsiasi  situazione  di  esposizione  alle
radiazioni ionizzanti sono esentati dalle disposizioni  del  presente
decreto; 
    85)  «livello  di  esenzione»:  valore  fissato  da  un'autorita'
competente   o   dalla   legislazione,   espresso   in   termini   di
concentrazione di attivita' o attivita' totale, in  corrispondenza  o
al di sotto del quale una sorgente  di  radiazione  non  e'  soggetta
all'obbligo di notifica o autorizzazione; 
    86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di
emergenza o in una situazione (da livello di azione)  di  esposizione
esistente, il livello di dose efficace o di  dose  equivalente  o  la
concentrazione di attivita' al di sopra del quale non e'  appropriato
consentire le esposizioni, derivanti  dalle  suddette  situazioni  di
esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose; 
    87) «manuale  di  operazione»:  l'insieme  delle  disposizioni  e
procedure operative relative alle varie fasi di esercizio  normale  e
di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme  e  nei  suoi  sistemi
componenti,  nonche'  le   procedure   da   seguire   in   condizioni
eccezionali; 
    88) «materiale da costruzione»: qualsiasi prodotto da costruzione
destinato a essere incorporato in modo permanente in un edificio o in
parti  di  esso  e  la  cui  prestazione  incide  sulla   prestazione
dell'edificio in relazione all'esposizione alle radiazioni ionizzanti
dei suoi occupanti; 
    89) «materiale radioattivo»:  materiale  che  incorpora  sostanze
radioattive; 
    90)  «materia  radioattiva»:  sostanza  o  insieme  di   sostanze
radioattive  contemporaneamente  presenti.  Sono   fatte   salve   le
particolari definizioni per le materie fissili speciali,  le  materie
grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato  che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA)  e  cioe'
le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche' i
combustibili nucleari; 
    91) «materie fissili speciali»: il plutonio  239,  l'uranio  233,
l'uranio  arricchito  in  uranio  235  o  233;   qualsiasi   prodotto
contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che
saranno  definite  dal  Consiglio  dell'Unione  europea;  il  termine
«materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze; 
    92)  «materie  grezze»:  l'uranio  contenente  la  mescolanza  di
isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore  di  uranio
235  sia  inferiore  al  normale,  il   torio,   tutte   le   materie
summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o
di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o  piu'  delle
materie  summenzionate  con  tassi  di  concentrazione  definiti  dal
Consiglio dell'Unione europea; 
    93) «matrice»: qualsiasi sostanza o  materiale  che  puo'  essere
contaminato  da  materie  radioattive;  sono   ricompresi   in   tale
definizione le matrici ambientali e gli alimenti; 
    94) «matrice ambientale»: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi
compresi aria, acqua e suolo; 
    95) «medico autorizzato»: medico responsabile della  sorveglianza
sanitaria  dei  lavoratori   esposti,   la   cui   qualificazione   e
specializzazione  sono  riconosciute  secondo  le  procedure   e   le
modalita' stabilite nel presente decreto; 
    96) «medico prescrivente»: il medico  chirurgo  o  l'odontoiatra,
che ha titolo a indirizzare persone presso un  medico  specialista  a
fini di procedure medico-radiologiche; 
    97)   «medico-radiologico»:   attinente   alle    procedure    di
radiodiagnostica e radioterapia e  medicina  nucleare,  nonche'  alla
radiologia interventistica o ad altro  uso  medico  delle  radiazioni
ionizzanti, a scopo diagnostico, di pianificazione,  di  guida  e  di
verifica; 
    98) «medico specialista»: il medico chirurgo o l'odontoiatra  che
ha titolo per assumere la responsabilita' clinica  delle  esposizioni
mediche individuali ai sensi del presente decreto; 
    99) «minerale»:  qualsiasi  minerale  contenente,  con  tassi  di
concentrazione media  definita  dal  Consiglio  dell'Unione  europea,
sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici  e
fisici appropriati le materie grezze; 
    100)  «misure  correttive»:  la  rimozione  di  una  sorgente  di
radiazione, la riduzione della sua entita', in termini di attivita' o
di quantita', o l'interruzione delle vie  di  esposizione  ovvero  la
riduzione dell'impatto, al fine di evitare o  ridurre  le  dosi  alle
quali altrimenti si potrebbe essere  esposti  in  una  situazione  di
esposizione esistente; 
    101)  «misure   protettive»:   misure,   diverse   dalle   misure
correttive, adottate allo scopo di evitare o  ridurre  le  dosi  alle
quali altrimenti si potrebbe essere  esposti  in  una  situazione  di
esposizione di emergenza o esistente; 
    102) «monitoraggio ambientale»: la misurazione dei ratei  esterni
di dose derivanti dalle sostanze radioattive  nell'ambiente  o  delle
concentrazioni di radionuclidi nei comparti ambientali; 
    103) «notifica»: la comunicazione, all'autorita'  competente,  di
informazioni atte a notificare l'intenzione di svolgere  una  pratica
rientrante nel campo d'applicazione del presente decreto, qualora per
la  pratica  medesima  non  siano  previsti  specifici  provvedimenti
autorizzativi; 
    104) «operatore nazionale»: gestore di un  impianto  riconosciuto
per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai  fini
del futuro smaltimento nel territorio nazionale; 
    105) «piano di emergenza»: l'insieme di  misure  e  procedure  da
attuare per affrontare una situazione  di  esposizione  di  emergenza
sulla base di eventi ipotizzati e dei relativi scenari; 
    106)  «piano  operativo»:  documento  predisposto  dal   titolare
dell'autorizzazione per  la  disattivazione  dell'impianto  nucleare,
atto a descrivere le finalita'  e  le  modalita'  di  svolgimento  di
specifiche operazioni connesse alla  disattivazione,  riguardanti  in
particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione  dei
materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli  obiettivi
e ai criteri di sicurezza nucleare  e  di  radioprotezione  stabiliti
nell'autorizzazione; 
    107)   «pratica»:   un'attivita'   umana   che   puo'   aumentare
l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti  da  una
sorgente  di  radiazioni  ed  e'  gestita  come  una  situazione   di
esposizione pianificata; 
    108)  «procedura  medico-radiologica»:  qualsiasi  procedura  che
comporti un'esposizione medica; 
    109)  «prodotto  di  consumo»:  un  dispositivo  o  un   articolo
fabbricato in cui  uno  o  piu'  radionuclidi  sono  stati  integrati
intenzionalmente o prodotti per attivazione, o che genera  radiazioni
ionizzanti e che puo'  essere  venduto  o  messo  a  disposizione  al
pubblico  senza,  una  sorveglianza  o  un  controllo  amministrativo
specifici dopo la vendita; 
    110) «prescrizione tecnica»: l'insieme dei  limiti  e  condizioni
concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche  e  al
funzionamento di un impianto nucleare o di una installazione nel  suo
complesso e nei singoli  componenti,  che  hanno  importanza  per  la
sicurezza  nucleare  e  per  la  protezione  dei  lavoratori,   della
popolazione e dell'ambiente; 
    111) «radiazione ionizzante»: particelle o onde elettromagnetiche
pari a una lunghezza d'onda non  superiore  a  100  nanometri  o  con
frequenza non inferiore a  3·1015  Hz,  in  grado  di  produrre  ioni
direttamente o indirettamente interagendo con la materia; 
    112)  «radiodiagnostico»:  attinente   alla   medicina   nucleare
diagnostica  in  vivo,  alla  radiologia   diagnostica   medica   con
radiazioni ionizzanti e alla radiologia odontoiatrica; 
    113)  «radiologia  interventistica»:  impiego  di  tecniche   per
immagini a raggi  X  per  agevolare  l'introduzione  e  la  guida  di
dispositivi nell'organismo a fini diagnostici o terapeutici; 
    114) «radioterapeutico»: attinente alla radioterapia, compresa la
medicina nucleare a scopi terapeutici; 
    115)  «radon»:  l'isotopo  222   del   radon   (Rn-222)   e   ove
espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento; 
    116) «reattore nucleare»: ogni apparato destinato a usi  pacifici
progettato o usato per  produrre  una  reazione  nucleare  a  catena,
capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in  assenza  di
sorgenti neutroniche; 
    117)  «registrazione»:  provvedimento  rilasciato  dall'autorita'
competente per il conferimento della qualifica di  sorgente  di  tipo
riconosciuto; 
    118) «registro di esercizio»: documento sul quale si  annotano  i
particolari  delle  operazioni  effettuate  sull'impianto,   i   dati
rilevati nel corso di tali operazioni, nonche' ogni altro avvenimento
di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso; 
    119)  «regolamento  di  esercizio»:   documento   che   specifica
l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali  ed  eccezionali
del  personale  addetto  alla  direzione,  alla  conduzione  e   alla
manutenzione di  un  impianto  nucleare,  nonche'  alle  sorveglianze
fisica e medica della protezione, in tutte le fasi,  comprese  quelle
di collaudo, avviamento, e disattivazione; 
    120) «residuo»: materia di scarto, in forma solida o liquida,  di
produzioni   industriali   che   impiegano    materiali    contenenti
radionuclidi di origine naturale, dalla quale  deriva  un'esposizione
dei lavoratori o del pubblico non trascurabile  dal  punto  di  vista
della radioprotezione; 
    121)  «responsabile   di   impianto   radiologico»:   il   medico
specialista in radiodiagnostica, radioterapia  o  medicina  nucleare,
individuato dall'esercente. Il responsabile di  impianto  radiologico
puo' essere lo stesso esercente qualora questo  sia  abilitato  quale
medico chirurgo o  odontoiatra  a  svolgere  direttamente  l'indagine
clinica.  Puo'  assumere  il  ruolo  di  responsabile   di   impianto
radiologico anche  il  medico  odontoiatra  che  non  sia  esercente,
limitatamente  ad  attrezzature  di  radiodiagnostica  endorale   con
tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della  propria  attivita'
complementare; 
    122) «responsabilita' clinica»: la responsabilita'  attribuita  a
un  medico  specialista  per  la  supervisione   e   gestione   delle
esposizioni mediche individuali, in particolare nelle seguenti  fasi:
giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica  del  risultato;
cooperazione con gli altri professionisti  sanitari  che  concorrono,
per quanto di competenza, alla procedura  radiologica;  trasmissione,
se richiesto, delle  informazioni  e  registrazioni  radiologiche  ad
altri medici specialisti e al medico prescrivente;  informazione  dei
pazienti e delle altre  persone  interessate,  ove  appropriato,  sui
rischi delle radiazioni ionizzanti. Restano  ferme  le  disposizioni,
della legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' penale
e civile  per  tutti  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  che
partecipano, per quanto di competenza, alle  procedure  radiologiche,
nonche'  le  disposizioni  della  medesima  legge   in   materia   di
responsabilita' civile delle strutture sanitarie; 
    123)  «riciclo»:   materiali   per   i   quali   e'   autorizzato
l'allontanamento nel rispetto dei criteri, modalita' e livelli di non
rilevanza radiologica, che sono utilizzati in  cicli  di  lavorazione
per ottenere nuovi prodotti; 
    124) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi  materiale  radioattivo  in
forma   gassosa,   liquida   o   solida,   ancorche'   contenuto   in
apparecchiature o dispositivi in genere,  ivi  comprese  le  sorgenti
dismesse, per  il  quale  nessun  riciclo  o  utilizzo  ulteriore  e'
previsto o preso in considerazione dall'Ispettorato nazionale per  la
sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  o  da  una  persona
giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'ISIN e che sia
regolamentata come rifiuto radioattivo dall'ISIN, ivi inclusi i Paesi
di origine e di destinazione in applicazione della sorveglianza e  il
controllo delle spedizioni transfrontaliere, o di una persona  fisica
o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi,  secondo  le
relative disposizioni legislative e regolamentari; 
    125)  «ritrattamento»:  un  processo  o  un'operazione  intesi  a
estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai  fini
di un ulteriore uso; 
    126)  «riutilizzo»:  reimpiego  senza  lavorazioni  di  materiali
autorizzati  all'allontanamento  nel  rispetto  dei  criteri,   delle
modalita'  e  dei  livelli  di   non   rilevanza   radiologica,   non
classificati rifiuti; 
    127) «screening sanitario»: procedura che impiega apparecchiature
medico-radiologiche per la diagnosi precoce in gruppi di  popolazione
a rischio; 
    128) «servizio di dosimetria»: struttura o persona,  riconosciuta
idonea dalla  autorita'  competente,  preposta  alla  taratura,  alle
rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo  umano
o nei campioni biologici o in altre matrici  descritte  nel  presente
decreto; 
    129) «servizio integrato»: strumento tecnico-operativo  in  grado
di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente
non piu' utilizzata; 
    130)  «sicurezza  nucleare»:  l'insieme   delle   condizioni   di
esercizio, delle misure di prevenzione di incidenti e di attenuazione
delle loro conseguenze, che assicurano la protezione dei lavoratori e
della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni  ionizzanti
degli impianti nucleari; 
    131)  «sievert»  (Sv):  denominazione  specifica  dell'unita'  di
misura della dose equivalente o dose efficace. Un sievert equivale  a
un joule per chilogrammo: 1 Sv = 1 J kg-1; 
    132) «sistema di gestione delle emergenze»: il quadro giuridico o
amministrativo che definisce le responsabilita' per la preparazione e
la  pianificazione  della  risposta  alle  emergenze   e   fissa   le
disposizioni  per  l'adozione  di  decisioni  in  una  situazione  di
esposizione di emergenza; 
    133) «situazione di esposizione di emergenza»: una situazione  di
esposizione dovuta a un'emergenza; 
    134) «situazione di esposizione  esistente»:  una  situazione  di
esposizione che e' gia' presente  quando  deve  essere  adottata  una
decisione sul controllo della stessa e per la quale non e' necessaria
o non e' piu' necessaria l'adozione di misure urgenti; 
    135) «situazione di esposizione pianificata»: una  situazione  di
esposizione che si verifica per l'uso pianificato di una sorgente  di
radiazioni o risulta  da  un'attivita'  umana  che  modifica  le  vie
d'esposizione in modo  da  causare  un'esposizione  o  un'esposizione
potenziale  della  popolazione  o  dell'ambiente.  Le  situazioni  di
esposizione pianificata possono includere le  esposizioni  normali  e
quelle potenziali; 
    136) «smaltimento»: il  deposito  di  rifiuti  radioattivi  o  di
combustibile esaurito per il quale non e' previsto il  ritrattamento,
in un impianto autorizzato per  il  loro  confinamento  definitivo  e
permanente, senza l'intenzione di rimuoverli successivamente; 
    137)   «smaltimento   nell'ambiente»:   immissione    pianificata
nell'ambiente in condizioni controllate di  rifiuti  con  livelli  di
radioattivita' che soddisfano  i  criteri  di  allontanamento,  entro
limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto; 
    138) «sorgente di radiazioni  ionizzanti»:  qualsiasi  fonte  che
puo' provocare un'esposizione, attraverso l'emissione  di  radiazioni
ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi; 
    139)  «sorgente  naturale  di  radiazioni»:   una   sorgente   di
radiazioni ionizzanti di origine naturale terrestre o cosmica; 
    140) «sorgente dismessa»: sorgente sigillata non piu' utilizzata,
ne' destinata a essere utilizzata per la pratica  per  cui  e'  stata
concessa l'autorizzazione ma che continua a richiedere  una  gestione
sicura; 
    141) «sorgente orfana»: sorgente radioattiva la cui attivita'  e'
superiore, al momento della sua scoperta,  al  livello  di  esenzione
stabilito  all'allegato  I  del  presente  decreto,  e  che  non   e'
sottoposta a controlli da parte delle autorita' o perche' non  lo  e'
mai stata o perche' e' stata abbandonata, smarrita, collocata  in  un
luogo  errato,  sottratta  illecitamente  al  detentore  o   comunque
trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente
decreto; 
    142) «sorgente  radioattiva»:  una  sorgente  di  radiazioni  che
incorpora sostanze radioattive con lo  scopo  di  utilizzare  la  sua
radioattivita'; 
    143) «sorgente sigillata»: una sorgente  radioattiva  in  cui  il
materiale radioattivo e' sigillato in permanenza  in  una  capsula  o
incorporato in un corpo  solido  con  l'obiettivo  di  prevenire,  in
normali  condizioni  di  uso,  qualsiasi  dispersione   di   sostanze
radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme  di  buona  tecnica
applicabili; 
    144)  «sorgente  sigillata  ad  alta  attivita'»:  una   sorgente
sigillata contenente un radionuclide  la  cui  attivita'  al  momento
della fabbricazione o, se questa non e' nota, al momento della  prima
immissione sul mercato e' uguale o superiore  allo  specifico  valore
stabilito dal presente decreto; 
    145) «sorveglianza fisica»: l'insieme dei  dispositivi  adottati,
delle valutazioni, delle  misure  e  degli  esami  effettuati,  delle
indicazioni fornite e dei  provvedimenti  formulati  dall'esperto  di
radioprotezione al fine di  garantire  la  protezione  sanitaria  dei
lavoratori e degli individui della popolazione; 
    146)  «sorveglianza  sanitaria»:  l'insieme  degli  atti   medici
adottati  dal  medico  autorizzato,  finalizzati   a   garantire   la
protezione sanitaria dei lavoratori esposti; 
    147) «sostanza radioattiva»: ogni sostanza contenente uno o  piu'
radionuclidi di cui, ai  fini  della  radioprotezione,  non  si  puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione; 
    148) «specialista  in  fisica  medica»:  laureato  in  fisica  in
possesso del diploma di specializzazione in fisica  medica  o  fisica
sanitaria  e,  conseguentemente,  delle  cognizioni,  formazione   ed
esperienza necessarie a operare o a  esprimere  pareri  su  questioni
riguardanti la fisica delle  radiazioni  applicata  alle  esposizioni
mediche; 
    149) «specifica tecnica di  prova»:  documento  che  descrive  le
procedure  e  le  modalita'  che   debbono   essere   applicate   per
l'esecuzione della prova  e  i  risultati  previsti.  Ogni  specifica
tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto
e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare: 
      a) lo scopo della prova; 
      b) la procedura della prova; 
      c) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova; 
      d)  gli  eventuali  valori  minimi  e  massimi  previsti  delle
variabili considerate durante la prova; 
    150) «stoccaggio»:  il  deposito  provvisorio  in  condizioni  di
sicurezza di materiale radioattivo, incluso il combustibile esaurito,
di una sorgente radioattiva o di rifiuti radioattivi, in un  impianto
debitamente    autorizzato    con    l'intenzione    di    rimuoverli
successivamente; 
    151)  «titolare  dell'autorizzazione»:  la   persona   fisica   o
giuridica  alla  quale  e'  rilasciata  l'autorizzazione  che  ha  la
rappresentanza legale e la responsabilita' generale  di  un  impianto
nucleare o di un'attivita' o di un impianto connessi allo svolgimento
di una pratica o alla gestione di combustibile esaurito o di  rifiuti
radioattivi; 
    152)  «toron»:  l'isotopo  220  del  radon  (Rn-220),   ove   non
diversamente specificato; l'isotopo 220  del  radon  (Rn-220)  e  ove
espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento; 
    153)  «trasferimento  di  una  sorgente»:  trasferimento,   anche
temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione  di
una sorgente da un detentore a un altro; 
    154)  «trasporto»:  insieme  delle  operazioni   associate   alla
movimentazione   delle   materie   radioattive.   Queste   operazioni
comprendono  la  preparazione,  il  carico,  la  spedizione  compreso
l'immagazzinamento durante il transito, lo  scarico  e  la  ricezione
alla destinazione finale delle materie radioattive e degli imballaggi
che le contengono; 
    155) «uranio arricchito in uranio 235 o 233»: l'uranio contenente
sia l'uranio 235, sia  l'uranio  233,  sia  questi  due  isotopi,  in
quantita' tali che il rapporto tra la somma di questi due  isotopi  e
l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235  e  l'isotopo
238 nell'uranio naturale; 
    156)  «valori  e  rapporti  standard»:  i   valori   e   rapporti
raccomandati nelle  pubblicazioni  dell'International  commission  on
radiological protection (ICRP) o quelli individuati  dal  decreto  di
cui all'articolo 146, comma 8, lettera e), per la  stima  delle  dosi
derivanti da esposizione esterna, e nel capo 1 della pubblicazione n.
119 dell'ICRP per  la  stima  delle  dosi  derivanti  da  esposizione
interna; 
    157) «coefficienti di dose e relazioni»: i valori e le relazioni,
stabiliti nel  presente  decreto,  per  la  stima  delle  dosi  a  un
individuo derivanti da esposizione esterna e da esposizione interna; 
    158) «veicolo spaziale»: un veicolo, con  equipaggio,  progettato
per operare a un'altitudine superiore a 100 km sul livello del mare; 
    159) «vincolo di dose»: vincolo fissato  come  margine  superiore
potenziale di una dose individuale, usato per definire  la  gamma  di
opzioni considerate nel  processo  di  ottimizzazione  per  una  data
sorgente di radiazioni in una situazione di esposizione pianificata; 
    160)  «zona  classificata»:  luogo   di   lavoro   sottoposto   a
regolamentazione per motivi di protezione contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone
controllate o zone sorvegliate; 
    161)  «zona  controllata»:  zona  sottoposta  a  regolamentazione
speciale ai fini della  radioprotezione  o  della  prevenzione  della
diffusione della contaminazione  radioattiva  e  il  cui  accesso  e'
controllato; 
    162) «zona sorvegliata»: zona  sottoposta  a  regolamentazione  e
sorveglianza  ai  fini  della   protezione   contro   le   radiazioni
ionizzanti. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Punto 30) La decisione della Commissione del 5  marzo
          2008 relativa al documento uniforme per la  sorveglianza  e
          il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi  e  di
          combustibile  nucleare  esaurito  di  cui  alla   direttiva
          2006/117/Euratom del Consiglio del  20  novembre  2006,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 17 aprile 2008, L 107/32.". 
              - Punto 90) Il testo dell'articolo 197 del trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea   dell'energia   atomica
          (CEEA), approvato con legge 14 ottobre 1957,  n.  1203,  n.
          1203, cosi' recita: 
              «Art. 197 - Titolo V - Disposizioni generali 
              Ai fini dell'applicazione del presente Trattato, 
              1. Il termine  "  materie  fissili  speciali  "  sta  a
          designare  il  plutonio  239  ,  l'uranio  233  ,  l'uranio
          arricchito in  uranio  235  o  233  e  parimenti  qualsiasi
          prodotto contenente uno o piu degli isotopi suddetti  e  le
          altre materie fissili che saranno definite dal consiglio  ,
          che delibera a maggioranza qualificata  su  proposta  della
          commissione ; tuttavia  ,  il  termine  "  materie  fissili
          speciali " non si applica alle materie grezze. 
              2. Il termine " uranio arricchito in uranio 235 o 233 "
          sta a designare l'uranio contenente sia l'uranio  235,  sia
          l'uranio 233 , sia questi due isotopi in quantita' tale che
          il rapporto tra la somma di questi due isotopi e  l'isotopo
          238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo
          238 nell'uranio naturale. 
              3. Il termine  "  materie  grezze  "  sta  a  designare
          l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che  si  trova
          in natura,  l'uranio  il  cui  tenore  in  uranio  235  sia
          inferiore  al  normale,  il  torio  ,  tutte   le   materie
          summenzionate sotto forma  di  metallo  ,  di  leghe  ,  di
          composti chimici o di concentrati , qualsiasi altra materia
          contenente una o piu delle materie summenzionate con  tassi
          di concentrazione definiti dal consiglio , che  delibera  a
          maggioranza qualificata su proposta della commissione . 
              4. il termine  "minerali"  sta  a  designare  qualsiasi
          minerale contenente , con  tassi  di  concentrazione  media
          definiti  dal  consiglio  ,  che  delibera  a   maggioranza
          qualificata su proposta della commissione , delle  sostanze
          che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e
          fisici appropriati le materie grezze definite come sopra  .
          ai fini dell'applicazione del presente trattato.». 
              -  Punto  122):  La  legge  8  marzo   2017,   n.   24,
          disposizioni in materia di sicurezza  delle  cure  e  della
          persona assistita, nonche' in  materia  di  responsabilita'
          professionale degli esercenti le professioni sanitarie,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64.».