Art. 27 
 
Agevolazione contributiva per l'occupazione in  aree  svantaggiate  -
                         Decontribuzione Sud 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  straordinari  sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave
situazioni di disagio socio-economico e di garantire  la  tutela  dei
livelli occupazionali, ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione
del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico,  e'
riconosciuta, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano
un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento  della
media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un  esonero
dal versamento dei contributi pari al 30 per  cento  dei  complessivi
contributi previdenziali dovuti  dai  medesimi,  con  esclusione  dei
premi  e  dei  contributi  spettanti   all'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta  ferma
l'aliquota   di    computo    delle    prestazioni    pensionistiche.
L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa
autorizzazione  della  Commissione  europea,   nel   rispetto   delle
condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a
sostegno   dell'economia   nell'attuale   emergenza   del    COVID-19
(Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. 
  2. Al fine di favorire la riduzione dei  divari  territoriali,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per il sud e la coesione territoriale  e  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati  le
modalita' ed il riferimento ad  indicatori  oggettivi  di  svantaggio
socio-economico e di accessibilita' al mercato  unico  europeo  utili
per la  definizione  di  misure  agevolative  di  decontribuzione  di
accompagnamento,  per  il  periodo  2021-2029,  degli  interventi  di
coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza  e
dei Piani Nazionali di Riforma. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale  sugli
aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile e'  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e l'amministrazione  concedente  e'
l'Istituto Nazionale per  la  Previdenza  Sociale,  che  provvede  al
monitoraggio in coerenza con quanto previsto  dal  Quadro  temporaneo
degli aiuti di Stato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 914,3  milioni  di
per l'anno 2020, 573,2 milioni di euro per  l'anno  2021  e  in  72,2
milioni di euro  per  l'anno  2023  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno  2020
e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.