Art. 7 
 
                   Titoli e anzianita' di servizio 
 
  1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e  ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio,  abilitazioni  professionali  e   corsi   di   formazione   e
aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi  di
cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio. 
  2. I titoli  di  studio  ammessi  a  valutazione,  con  i  relativi
punteggi, sono: 
    a) lauree universitarie: punti 1,00; 
    b) lauree magistrali: punti 1,50; 
    c) master universitario di I livello: punti 0,30; 
    d) master universitario di II livello: punti 0,50; 
    e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un  corso
di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75; 
    f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 
  3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo
di  studio  indicato   dal   candidato   quale   requisito   per   la
partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al
comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui  alle
lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea.  Il  punteggio
complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di
punti 2,50. 
  4.  Sono  ammesse  a  valutazione  le  abilitazioni   professionali
correlate alle lauree di cui all'articolo 5, con l'attribuzione di un
punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso  di  piu'
abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50. 
  5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non  inferiore  a  36  ore,  autorizzati   dall'amministrazione.   Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a  0,25  punti  per  ciascun  periodo  di  trentasei  ore,  fino   al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a  un  multiplo  esatto  di
trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per  difetto.  Non
sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per  l'ingresso  e
quelli per la progressione in carriera. 
  6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo
di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni. 
  7. Sono  valutabili  esclusivamente  i  titoli  e  l'anzianita'  di
effettivo servizio  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande  di
partecipazione. 
  8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta  e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.