Art. 7 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio
di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie  indicate  al
comma 2. 
  2. La prova scritta verte sulle seguenti materie: 
    a) architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di
reti di telecomunicazione; 
    b) gestione dei sistemi  di  elaborazione  dati  e  dei  database
management systems (D.B.M.S.). 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie: 
    a)  informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,   con
particolare  riferimento   agli   aspetti   tecnici   e   al   codice
dell'amministrazione digitale; 
    b) sicurezza informatica; 
    c) elementi di diritto amministrativo; 
    d) elementi di contabilita' di stato; 
    e)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo  all'ordinamento  del
personale del Corpo nazionale. 
  5. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).