Art. 8 
 
                   Titoli e anzianita' di servizio 
 
  1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e  ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio,   abilitazioni   professionali,   corsi   di   formazione   e
aggiornamento  professionale,  pubblicazioni  e   lavori   originali;
valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 7,  l'anzianita'
di effettivo servizio. 
  2. I titoli  di  studio  ammessi  a  valutazione,  con  i  relativi
punteggi, sono: 
    a) lauree universitarie: punti 1,00; 
    b) lauree magistrali: punti 1,50; 
    c) master universitario di I livello: punti 0,30; 
    d) master universitario di II livello: punti 0,50; 
    e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un  corso
di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75; 
    f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 
  3.  Sono  valutabili,  fra  le   classi   di   laurea   magistrale,
esclusivamente i titoli di studio diversi da  quello  considerato  ai
fini dell'inquadramento nel ruolo di  appartenenza.  I  punteggi  dei
titoli di studio di cui al comma  2  sono  fra  loro  cumulabili,  ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo
corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai  titoli  di
studio e' pari ad un massimo di punti 2,50. 
  4.  Sono  ammesse  a  valutazione  le  abilitazioni   professionali
correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 164, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  per
l'accesso al ruolo dei direttivi informatici e a quelle previste  dal
previgente  ordinamento  per  l'accesso  al  ruolo   dei   funzionari
tecnico-informatici direttori, con  l'attribuzione  di  un  punteggio
pari  a  1,00;  qualora  il  candidato  sia  in  possesso   di   piu'
abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50. 
  5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a trentasei ore, autorizzati  dall'amministrazione.  Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a  0,20  punti  per  ciascun  periodo  di  trentasei  ore,  fino   al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a  un  multiplo  esatto  di
trentasei, il punteggio da  attribuire  al  corso  e'  calcolato  per
difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione  obbligatoria  per
l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 
  6. Sono ammessi a valutazione  i  lavori  originali  elaborati  per
l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un  massimo
di punti  1,50.  Per  lavoro  originale  si  intende  quello  che  il
dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie  attribuzioni  o
su  incarico  conferitogli  dall'amministrazione  e  che   verta   su
questioni di particolare rilievo determinando un  concreto  vantaggio
per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili  sono
quelle edite in formato cartaceo o digitale,  relative  a  discipline
attinenti all'attivita' ed ai  servizi  propri  dell'amministrazione,
contenute  in  una  rivista  di  carattere  scientifico   debitamente
autorizzata ovvero riconducibili a un editore.  Nel  caso  di  lavori
originali o pubblicazioni predisposti da coautori,  ove  non  risulti
individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel
seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per  tre
nel caso di tre  o  piu'  autori.  Per  ciascun  lavoro  originale  o
pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15. 
  7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
nel   ruolo   direttivo   ovvero    nel    ruolo    dei    funzionari
tecnico-informatici  direttori  del   previgente   ordinamento   sono
attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un  massimo  di
punti 2,50. Le frazioni di anno  sono  valutate  in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita'
minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso. 
  8. Sono  valutabili  esclusivamente  i  titoli  e  l'anzianita'  di
effettivo servizio  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande  di
partecipazione. 
  9. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta  e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo vigente dell'art.  164  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.   164   (Accesso   al   ruolo   dei   direttivi
          informatici).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di   vice
          direttore informatico avviene  mediante  concorso  pubblico
          per esami, consistenti in almeno due prove  scritte  e  una
          prova orale, con facolta' di  far  precedere  le  prove  di
          esame  da  forme  di  preselezione,  il   cui   superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) laurea magistrale ad indirizzo informatico,  tra
          quelle indicate nel decreto del  Ministro  dell'interno  di
          cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea
          magistrale   ai   sensi   del    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre  2004,  n.  270,  e  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  16  marzo   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.
          157, di determinazione delle classi di  laurea  magistrale.
          Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al  concorso,  le
          lauree universitarie ad  indirizzo  informatico  conseguite
          secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed  equiparate
          ai  sensi  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
          del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di
          vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
          n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto   n.
          270/2004,  ai  fini  della   partecipazione   ai   pubblici
          concorsi; 
                  e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le classi di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          informatico prescritte per l'ammissione al concorso di  cui
          al comma 1. 
                3. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale e degli altri requisiti di  cui  al
          comma 1, ad esclusione dei limiti di  eta'.  E'  ammesso  a
          fruire  della  riserva  il   personale   che,   nell'ultimo
          triennio, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
          pari  o  piu'  grave  della  sanzione   pecuniaria.   Nella
          procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10  per
          cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il   personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,
          non coperti per  mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
          secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al
          concorso risultati idonei. 
                4. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                5. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.».