Art. 8
Disposizioni in materia di incompatibilita'
dei giudici onorari minorili
1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilita' dei
giudici onorari minorili). - 1. Non possono essere nominati giudice
onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della
sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono
cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da
parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione
complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse
attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte
degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge,
parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado
svolge le funzioni di cui al comma 1.
3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio
delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice
onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della
sezione di Corte d'appello per i minorenni».