Art. 8 
 
             Disposizioni in materia di incompatibilita' 
                    dei giudici onorari minorili 
 
  1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,  n.
835, e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis (Disposizioni  in  materia  di  incompatibilita'  dei
giudici onorari minorili). - 1. Non possono essere  nominati  giudice
onorario del tribunale per i minorenni o consigliere  onorario  della
sezione di Corte d'appello  per  i  minorenni  coloro  che  rivestono
cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da
parte  dell'autorita'  giudiziaria,  che  partecipano  alla  gestione
complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore  di  esse
attivita' professionale anche a titolo gratuito  o  che  fanno  parte
degli organi sociali di societa' che le gestiscono. 
    2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge,
parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado
svolge le funzioni di cui al comma 1. 
    3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma  1  e  l'esercizio
delle medesime  determinano  la  decadenza  dalla  nomina  a  giudice
onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della
sezione di Corte d'appello per i minorenni».