Art. 9 
 
Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della
                  situazione di abbandono di minori 
 
  1. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il  comma
3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3  devono
indicare espressamente  le  ragioni  per  le  quali  non  si  ritiene
possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le  ragioni
per le quali non sia possibile procedere ad  un  affidamento  ad  una
famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 luglio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                    ministri                          
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 2 della legge  4  maggio  1983,  n.
          184, (Diritto  del  minore  ad  una  famiglia)  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2. 1. Il minore  temporaneamente  privo  di  un
          ambiente familiare idoneo,  nonostante  gli  interventi  di
          sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
          ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
          persona singola, in grado di assicurargli il  mantenimento,
          l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di  cui
          egli ha bisogno. 
                1-bis.  Gli  enti  locali   possono   promuovere   la
          sensibilizzazione  e  la  formazione  di   affidatari   per
          favorire l'affidamento familiare dei minori  stranieri  non
          accompagnati, in via prioritaria rispetto  al  ricovero  in
          una struttura di accoglienza. 
                1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei  limiti
          delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
                2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
          cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del  minore  in
          una comunita' di tipo  familiare  o,  in  mancanza,  in  un
          istituto di assistenza pubblico o privato, che  abbia  sede
          preferibilmente nel luogo  piu'  vicino  a  quello  in  cui
          stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
          i minori di eta' inferiore a sei  anni  l'inserimento  puo'
          avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare. 
                3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
          essere disposto anche senza porre in essere gli  interventi
          di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 
                3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi  2
          e 3 devono indicare espressamente le ragioni per  le  quali
          non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare
          originario e le ragioni per  le  quali  non  sia  possibile
          procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
          quanto disposto dall'art. 4, comma 3. 
                4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
          il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
          ove  cio'  non  sia  possibile,  mediante  inserimento   in
          comunita'   di    tipo    familiare    caratterizzate    da
          organizzazione e  da  rapporti  interpersonali  analoghi  a
          quelli di una famiglia. 
                5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
          sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          Autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  gli  standard
          minimi dei servizi  e  dell'assistenza  che  devono  essere
          forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli  istituti
          e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».