Art. 9
Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della
situazione di abbandono di minori
1. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma
3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono
indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene
possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni
per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una
famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, (Diritto del minore ad una famiglia) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la
sensibilizzazione e la formazione di affidatari per
favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in
una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2
e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali
non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare
originario e le ragioni per le quali non sia possibile
procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
quanto disposto dall'art. 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».