Art. 5 
 
           Elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, in  relazione
ai  settori  di  attivita'  di  competenza,  predispongono,  per   la
sottoposizione al CISR ai fini della formulazione della  proposta  di
cui al  comma  2,  una  lista  di  soggetti  individuabili  ai  sensi
dell'articolo 4, e la trasmettono al CISR tecnico. 
  2.  L'elencazione  dei   soggetti   e'   contenuta   in   un   atto
amministrativo, adottato e periodicamente aggiornato  dal  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  CISR,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge. 
  3. La comunicazione di cui all'articolo  1,  comma  2-bis,  secondo
periodo, del decreto-legge, e' effettuata dal DIS entro trenta giorni
dall'avvenuta iscrizione di ciascun destinatario nell'elenco  di  cui
al  comma  2.  Nella  comunicazione  vengono  indicati  la   funzione
essenziale o il servizio essenziale in relazione al cui  espletamento
il  soggetto  e'   stato   incluso   nell'elenco,   informandone   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2.   Dell'avvenuta
iscrizione e' data altresi'  comunicazione  da  parte  del  DIS  alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
la innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  per  i  soggetti
pubblici  e  per  quelli  di   cui   all'articolo   29   del   codice
dell'amministrazione  digitale,  e  al   Ministero   dello   sviluppo
economico, per quelli privati. L'elencazione dei soggetti inclusi nel
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e'  altresi'  comunicata
dal DIS all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la
regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il riferimento dell'art. 1 del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento  dell'art.   29   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento dell'art. 7-bis del  decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle
          premesse.