Art. 5 Elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, in relazione ai settori di attivita' di competenza, predispongono, per la sottoposizione al CISR ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 2, una lista di soggetti individuabili ai sensi dell'articolo 4, e la trasmettono al CISR tecnico. 2. L'elencazione dei soggetti e' contenuta in un atto amministrativo, adottato e periodicamente aggiornato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge. 3. La comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, e' effettuata dal DIS entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione di ciascun destinatario nell'elenco di cui al comma 2. Nella comunicazione vengono indicati la funzione essenziale o il servizio essenziale in relazione al cui espletamento il soggetto e' stato incluso nell'elenco, informandone le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2. Dell'avvenuta iscrizione e' data altresi' comunicazione da parte del DIS alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, e al Ministero dello sviluppo economico, per quelli privati. L'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e' altresi' comunicata dal DIS all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
Note all'art. 5: - Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento dell'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento dell'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.