Art. 11. 
 
(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
          per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica) 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  12  nonche'   l'accesso   anche   nell'anno   2021   a
integrazioni  salariali  nei  casi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita'  lavorativa  per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le disposizioni  di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  non  trovano  applicazione  per
l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020   n.   18,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e  all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, in relazione ai quali e' consentita la conservazione in
conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.".