Art. 12. 
 
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario
e  Cassa  integrazione  in  deroga.  Disposizioni   in   materia   di
licenziamento. Esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali
  per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) 
 
  1. I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione
in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane,  secondo
le modalita' previste al comma 2.  Le  sei  settimane  devono  essere
collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31
gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei
settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta
con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle
sei settimane del presente comma. 
  2. Le  sei  settimane  di  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente
autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori
interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'
economiche  e  produttive  al  fine   di   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda
per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  di  cui  al
comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base  del
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del corrispondente semestre del 2019, pari: 
  a) al  9%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
  b) al 18%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  al  venti
per cento, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di
impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro
appartenenti ai settori interessati dal Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura  o
limitazione delle attivita' economiche e produttive di cui  al  comma
2. 
  4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al  comma  1,  il
datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione,
nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,
n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui
al comma 2.  L'Inps  autorizza  i  trattamenti  di  cui  al  presente
articolo  e,  sulla  base  della  autocertificazione  allegata   alla
domanda, individua  l'aliquota  del  contributo  addizionale  che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18% di cui al comma 2, lettera  b).  Sono  comunque  disposte  le
necessarie  verifiche  relative  alla   sussistenza   dei   requisiti
richiesti  e  autocertificati  per  l'accesso   ai   trattamenti   di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al  primo
periodo. Trascorsi  inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. La scadenza dei termini di invio delle  domande  di  accesso  ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi  che,  in
applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e  il
10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020. 
  8. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari  relativi   alla   predetta   prestazione   e'   stabilito
complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno
2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma
sono trasferite ai rispettivi  Fondi  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei  Fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 
  10. Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi',
preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge. 
  11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di
accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo
di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria  e  Assegno
ordinario e in 473,3 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  Cassa
integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il  limite  di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno  2021  in
termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede a valere  sull'importo  di  cui
all'articolo 11, comma 1. 
  14. In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
Covid-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma  1,  ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche,  e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a
loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, per  un  ulteriore  periodo  massimo  di  quattro  settimane,
fruibili  entro  il  31  gennaio  2021,  nei  limiti  delle  ore   di
integrazione salariale gia' fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e
applicato su base mensile. 
  15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero  dal
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  possono  rinunciare  per  la
frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e   contestualmente
presentare  domanda  per  accedere  ai  trattamenti  di  integrazione
salariale di cui al presente articolo. 
  16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e'  concesso  ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19"  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e  15,  valutate  in
61,4 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  con  le  maggiori
entrate contributive derivanti dai  commi  da  2  a  4  del  presente
articolo.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente   articolo
valutate in 3 milioni  di  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.