Art. 13.
(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle
aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure
restrittive)
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza
del mese di novembre 2020
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che
svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati
identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle
Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai
beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza
dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con
la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.