Art. 13. 
 
(Sospensione  dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti  delle
aziende  dei  settori  economici  interessati  dalle   nuove   misure
                            restrittive) 
 
  1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che  hanno  la
sede operativa nel territorio dello Stato,  sono  sospesi  i  termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per  la  competenza
del mese di novembre 2020 
  2. La sospensione dei termini di cui  al  comma  1  si  applica  ai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020,  che
svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici
ATECO riportati nell'Allegato  1  al  presente  decreto  i  cui  dati
identificativi  verranno  comunicati,  a  cura   dall'Agenzia   delle
Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai
beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 
  3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,
sono effettuati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di quattro rate mensili di  pari  importo,  con  il
versamento della prima rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la  decadenza
dal beneficio della rateazione. 
  4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con
la normativa vigente dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.