Art. 14. 
 
          (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza) 
 
  1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito  di
emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  riconosciuta  la  medesima
quota anche per il mese di novembre 2020,  nonche'  per  il  mese  di
dicembre 2020. 
  2. Il Rem e' altresi' riconosciuto,  per  una  singola  quota  pari
all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, relative alle mensilita' di novembre  e  dicembre
2020, ai nuclei familiari in possesso  cumulativamente  dei  seguenti
requisiti: 
  a) un valore del reddito familiare, nel  mese  di  settembre  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
  b) assenza nel nucleo familiare di componenti  che  percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  15  del
presente decreto-legge; 
  c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c)  e  d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
novembre 2020 tramite modello di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e  2  e'
effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  il
reddito  di  emergenza  di  cui  all'articolo  82,  comma   10,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta  in  ogni
caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma
9,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  5. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile.