Art. 15. 
 
(Nuova indennita' per i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli
              stabilimenti termali e dello spettacolo) 
 
  1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di  cui  all'articolo  9
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  la  medesima
indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione,  ne'  di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva
pari  a  1000  euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta   ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in
vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la  prestazione
lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori  diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio  2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge e che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
  b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
  c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  riconducibili
alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e  che
non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere  gia'
iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
  d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo  19  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
  a) titolari di  altro  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  b) titolari di pensione. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
  a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°  gennaio  2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
  b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di  lavoro  a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
  c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge,  di  pensione  e  di  rapporto   di   lavoro
dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,  e
non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a  1000
euro. L'indennita' di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  La  medesima  indennita'  viene
erogata anche ai lavoratori iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri  versati  dal  1
gennaio  2019  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
14. La domanda per le indennita' di cui ai commi  2,  3,  5  e  6  e'
presentata all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265,  comma
9,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  9. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge si decade  dalla  possibilita'  di  richiedere
l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.
126. 
  10.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  29,  comma   2,   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  11. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  559,1
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
34.