Art. 16. 
 
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca  e
                         dell'acquacoltura) 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura  e  contenere  gli
effetti negativi  del  perdurare  dell'epidemia  da  Covid  19,  alle
aziende appartenenti  alle  predette  filiere,  comprese  le  aziende
produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione  dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori
di lavoro per la mensilita' relativa a novembre  2020.  L'esonero  e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero. 
  2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli  imprenditori  agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e  ai  coloni  con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. 
  3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e  2  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di  lavoro
potenziali destinatari del beneficio devono effettuare  entro  il  16
dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di  novembre  2020.
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione  dei  contributi  e  delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16
novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della  contribuzione
dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi  dovuti
all'INAIL. 
  5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione  dovuta  per
il periodo retributivo del  mese  di  novembre  2020,  ricadente  nel
quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della  dichiarazione
di manodopera agricola occupata del mese di novembre  da  trasmettere
entro il  mese  di  dicembre  2020,  l'esonero  e'  riconosciuto  sui
versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. 
  6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le  verifiche  in  ordine  allo
svolgimento da parte dei contribuenti  delle  attivita'  identificate
dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1. 
  7. Agli oneri del presente articolo, valutati  in  273  milioni  di
euro per l'anno 2020 e  83  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34.