Art. 17. 
 
           (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi) 
 
  1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal   decreto-legge   14agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre   2020   e   dal   presente
decreto-legge. Si  considerano  reddito  da  lavoro  che  esclude  il
diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di  cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono  presentate  entro
il 30  novembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia  e
delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche  giovanili
e lo sport del 6 aprile 2020, alla societa'  Sport  e  Salute  s.p.a.
che, sulla base del registro di cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce  secondo
l'ordine cronologico di presentazione. 
  3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio
o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio  2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.
77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge  14  agosto  2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro
e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita'  di
ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse  trasferite
a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro  per
l'anno 2020. 
  5. Ai  fini  dell'erogazione  automatica  dell'indennita'  prevista
dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge  n.  104
del 14 agosto 2020,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a  causa  dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 
  6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute  s.p.a.  non
prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione  al
Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo  sport  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  copertura   dei   costi   di
funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita'  di  bilancio.
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del
comma 1 trova applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  265,
comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.