Art. 17.
(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno
2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico
Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente
decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il
diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro
il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui
all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e
delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili
e lo sport del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a.
che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio
o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro
e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita' di
ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite
a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per
l'anno 2020.
5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita' prevista
dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104
del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di
cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non
prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al
Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di
funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265,
comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.