Art. 10 
 
  Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari 
 
  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in  materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di  trattamento  giuridico
ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina  militare,
dell'Aeronautica militare in servizio a tempo  determinato,  con  una
ferma della  durata  di  un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle
dipendenze  funzionali  dell'Ispettorato   generale   della   Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria  e
Forza armata: 
    a)  30  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 14  dell'Esercito  italiano,  8  della  Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare; 
    b) 70 sottufficiali infermieri con il grado  di  maresciallo,  di
cui  30  dell'Esercito  italiano,  20  della  Marina  militare  e  20
dell'Aeronautica militare. 
  2. Le domande di arruolamento possono essere  presentate  entro  il
termine di dieci giorni dalla data di  pubblicazione  della  relativa
procedura da parte della Direzione generale  del  personale  militare
sul portale on-line del sito  internet  del  Ministero  della  difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni. 
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
costituiscono  titolo  di  merito   da   valutare   nelle   procedure
concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in  servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 
  4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del  presente  articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  5. All'articolo  2197-ter.1,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «la professione sanitaria
infermieristica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  professioni
sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,». 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.