Art. 10
Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico
ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una
ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle
dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e
Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di
cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20
dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa
procedura da parte della Direzione generale del personale militare
sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo
costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «la professione sanitaria
infermieristica» sono sostituite dalle seguenti: «le professioni
sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,».
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.