Art. 11 
 
Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
  assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
  territori interessati dalle nuove misure restrittive 
 
  1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti  nel  mese  di
novembre 2020 di cui all'articolo 13, del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati
appartenenti ai  settori  individuati  nell'Allegato  1  al  presente
decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per
l'assicurazione obbligatoria INAIL. 
  2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori
individuati nell'Allegato 2 del presente decreto. 
  3. I dati  identificativi  relativi  ai  suddetti  datori  verranno
comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al  fine  di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure  concernenti
la sospensione. 
  4.  I  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,
sospesi ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  effettuati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate,  anche  non
consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
  5. I benefici del presente articolo  sono  attribuiti  in  coerenza
della normativa vigente dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di
Stato. 
  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
31.