Art. 12
Misure in materia di integrazione salariale
1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza
Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli
stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano
tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente e' abrogato il
comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in
favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1
milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e
Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di
Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del
limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica
il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e
3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1
milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi
2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi
dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.