Art. 12 
 
             Misure in materia di integrazione salariale 
 
  1. Sono prorogati al 15 novembre 2020  i  termini  decadenziali  di
invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza
Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni,  e  di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli
stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si  collocano
tra il 1° e il 30 settembre 2020.  Conseguentemente  e'  abrogato  il
comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 
  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui  all'articolo  12
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche  in
favore dei lavoratori in forza alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge. 
  3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono  concessi  nel  limite
massimo di spesa pari a 57,8  milioni  di  euro,  ripartito  in  41,1
milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione  ordinaria  e
Assegno ordinario e in 16,7 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
Cassa integrazione in deroga. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
limite di spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande. 
  4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2  e
3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1
milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni  di
euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi
2 e 3, quanto a 55,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  ai  sensi
dell'articolo 31 e quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2022
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.