Art. 14
Bonus baby-sitting
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione
limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita'
didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i
genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali
dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o
piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite
massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni
effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in
presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in
riferimento ai figli con disabilita' in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata
disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus non e' riconosciuto per le prestazioni rese dai
familiari.
5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La
fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al
periodo precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo
nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.
232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del
presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.