Art. 15 
 
  Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo
settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti
del Terzo settore», con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno  2021,  per  interventi  in  favore  delle  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano  di  cui  all'articolo  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  nella   relativa
anagrafe. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato -  Regioni,  sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del  fondo  tra  le
Regioni  e  le  Province  autonome,  anche  al  fine  di   assicurare
l'omogenea  applicazione  della  misura  su   tutto   il   territorio
nazionale. 
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo  di  cui  al  presente
articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1  e
3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 31.