Art. 16
Rifinanziamento Caf
1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali
agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di
assistenza fiscale - CAF, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di
5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della
previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da
finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo
31.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello
stanziamento ivi previsto, per la parte non gia' utilizzata ai fini
del Reddito di emergenza.