Art. 16 
 
                         Rifinanziamento Caf 
 
  1. Al fine di consentire ai beneficiari delle  prestazioni  sociali
agevolate  di  ricevere  l'assistenza   nella   presentazione   delle
dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri  di
assistenza fiscale - CAF, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa  di
5  milioni  di  euro,  da  trasferire  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e 5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi  dell'articolo
31. 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
utilizzate le risorse residue di cui al comma  10,  dell'articolo  82
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  nei  limiti  dello
stanziamento ivi previsto, per la parte non gia' utilizzata  ai  fini
del Reddito di emergenza.