Art. 18
Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126
1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le
seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019,» e dopo le parole
«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40%
dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.),»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per i
soggetti che svolgono attivita' economica, la riduzione al 40 per
cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e
dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi
dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.