Art. 19 
 
Proroga  articolo  10  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
  convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  in
  materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL 
 
  1. La disposizione di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021. 
  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti  in
convenzione   con   i   medici   specialisti   ambulatoriali.    Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a  euro  10.300.000  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 31.