Art. 20 
 
Finanziamento  Fondi  bilaterali  di  cui  all'art.  27  del  decreto
  legislativo del 14 settembre 2015, n. 148  per  erogazione  assegno
  ordinario Covid-19 
 
  1.  I  Fondi  bilaterali  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno  ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.