Art. 9
Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati
1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto
di cui al comma 2, le» sono sostituite dalle seguenti: «Le»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione
dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il
tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie, possono riconoscere
alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget
per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget
assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il
predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere
rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e
province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget,
a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura
privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla
base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le
attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget
assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come
rendicontato dalla medesima struttura interessata.
5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresi'
agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a
rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private
accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.».