Art. 9 
 
        Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione  del  decreto
di cui al comma 2, le» sono sostituite dalle seguenti: «Le»; 
    b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti  commi:  «5-bis.  Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che,  in  funzione
dell'andamento dell'emergenza Covid,  hanno  sospeso,  anche  per  il
tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie, possono  riconoscere
alle strutture private accreditate destinatarie  di  apposito  budget
per l'anno 2020, fino a un  massimo  del  90  per  cento  del  budget
assegnato  nell'ambito  degli  accordi  e  dei   contratti   di   cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502  stipulati  per  l'anno  2020,   ferma   restando   la   garanzia
dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il
predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget,
a ristoro dei soli costi fissi  comunque  sostenuti  dalla  struttura
privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla
base  di  uno  specifico  provvedimento  regionale,  ha  sospeso   le
attivita' previste dai relativi accordi  e  contratti  stipulati  per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata. 
  5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica  altresi'
agli acquisti di prestazioni socio sanitarie  per  la  sola  parte  a
rilevanza  sanitaria   con   riferimento   alle   strutture   private
accreditate  destinatarie  di  un  budget  2020  come  riportato  nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.».