Art. 11 
 
                       Organismo indipendente 
                  di valutazione della performance 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
seguito  OIV,  svolge  in  piena  autonomia  le  attivita'   di   cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo' accedere  agli
atti  e  ai  documenti  concernenti  le  attivita'  ministeriali   di
interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali  di
riferimento le informazioni necessarie.  Sugli  esiti  delle  proprie
attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. 
  3. L'OIV e' costituito con decreto  del  Ministro  ai  sensi  degli
articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in  forma  collegiale.  Ai  componenti  dell'OIV  e'  corrisposto  un
trattamento  economico   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa
dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle  risorse  indicate
all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150. 
  4. Al  Presidente  dell'OIV  e'  corrisposto  l'emolumento  di  cui
all'articolo 10,  comma  1,  lettera  b),  determinato  dal  Ministro
all'atto della nomina. 
  5.  Le  posizioni  dei  componenti  dell'OIV  sono  da   intendersi
aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 9, comma 1. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  riportato
          alle note alle premesse.