Art. 11 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito OIV, svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 4. Al Presidente dell'OIV e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro all'atto della nomina. 5. Le posizioni dei componenti dell'OIV sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 9, comma 1.
Note all'art. 11: - Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note alle premesse.