Art. 11 
 
            Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi 
 
  1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126  e  dal  presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate,  entro
il 7 dicembre 2020  e  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e  lo
sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e  Salute  S.p.A.  che,
sulla  base  dell'elenco  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce  secondo
l'ordine cronologico di presentazione. 
  3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
96  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  ovvero  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  per  i
quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata
dalla societa' Sport e Salute S.p.A., senza necessita'  di  ulteriore
domanda, anche per il mese di dicembre 2020. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse  trasferite  a
Sport e Salute S.p.A.  per  l'anno  2020  sono  incrementate  di  170
milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da  1  a  3,
Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in  considerazione  del
numero  delle  domande  pervenute,  gli  eventuali  avanzi  di  spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.  Entro  il
31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di  cui  al  presente
comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli  aventi
diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennita' erogata per
il mese di dicembre. 
  5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1  a
3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche
tutti i rapporti di collaborazione  scaduti  entro  la  data  del  30
novembre 2020 e non rinnovati. 
  6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto  al
limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e
Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone
comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi  di
funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e
Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.