Art. 12 
 
Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e  cultura  e  per
                      l'internazionalizzazione 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo  le  parole  «accompagnatori
turistici», sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette  a
obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali
di attuazione, esercenti, mediante  autobus  scoperti,  le  attivita'
riferite al codice ATECO 49.31.00.». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di  350  milioni  di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite  subite
dal settore delle fiere e dei congressi. 
  4. I contributi percepiti ai sensi  degli  articoli  72,  comma  1,
lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli  articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.
126, non concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile  delle
imposte sui redditi, non rilevano altresi' ai fini  del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, ne' alla formazione del valore della  produzione  netta,
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai  soli
fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  4,  i  documenti
unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del
29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra
il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
  6. Per il sostegno  dell'internazionalizzazione  le  disponibilita'
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, e l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e'  ulteriormente
incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita'
di cui alla lettera d) del medesimo comma. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26.