Art. 13 
 
             Misure in materia di integrazione salariale 
 
  1. I trattamenti di integrazione salariale di cui  all'articolo  1,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti
anche in favore dei lavoratori in  forza  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di  35,1
milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per  i  trattamenti
di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  35,1
milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022
si provvede ai sensi dell'articolo 26.