Art. 9 
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
  stabilimenti termali, dello  spettacolo  e  degli  incaricati  alle
  vendite 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  e'  erogata
una tantum un'ulteriore indennita' pari a 1.000 euro. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione,  ne'  di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva
pari  a  1.000  euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in
vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la  prestazione
lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
trenta giornate nel medesimo periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di  entrata
in vigore del presente  decreto.  Gli  stessi,  per  tali  contratti,
devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, con accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un
contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,  e
non titolari di pensione ne' di contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui  agli
articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno  2015,
n. 81, senza corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di  cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta  un'indennita',
pari a 1000 euro. La  medesima  indennita'  viene  erogata  anche  ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  cui  deriva  un
reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del  decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
24 aprile 2020 n. 27, richiesto  anche  ai  sensi  dell'articolo  84,
comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo  9,
comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce
esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
  8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  6
e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)
entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  9. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma  9,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, possono essere richieste, a pena  di  decadenza,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  valutati  in  466,5
milioni di euro per l'anno 2020 e,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, 26,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi
dell'articolo 26.