Art. 14. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
           alimentari e forestali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2021, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 13). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2021,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
previo  assenso  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  e'  autorizzato,
per l'anno finanziario 2021,  a  provvedere  con  propri  decreti  al
riparto  del  fondo  per  il  funzionamento  del   Comitato   tecnico
faunistico-venatorio nazionale, per  la  partecipazione  italiana  al
Consiglio internazionale della caccia  e  della  conservazione  della
selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie  nazionali
riconosciute, di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti  capitoli  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma  2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di  enti
vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2021,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  nel  capitolo  7810
«Somme da ripartire per assicurare la  continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale»  istituito  nel  programma
«Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica  e  mezzi  tecnici  di  produzione»,  nell'ambito   della
missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo
stato di previsione, destinato alle finalita' di cui  alla  legge  23
dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  per  l'anno  finanziario  2021,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  amministrazioni  ed  enti
pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per
il raggiungimento di finalita' comuni  in  materia  di  telelavoro  e
altre forme di lavoro a distanza,  ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  70,
nonche'  di  progetti  di  cooperazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.