Art. 15. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
         culturali e per il turismo e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo,  per
l'anno  finanziario  2021,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 14). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021,
le variazioni compensative di bilancio, in  termini  di  residui,  di
competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nel  programma
«Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello  spettacolo  dal
vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali e paesaggistici» dello stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,
relativi al Fondo unico per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2021, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari
e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi  dello  stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il  turismo,  relativi  agli  acquisti  ed  alle  espropriazioni  per
pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di  prelazione
da  parte  dello  Stato  su  immobili  di  interesse  archeologico  e
monumentale  e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,   moderna   e
contemporanea  e  di  interesse  artistico  e  storico,  nonche'   su
materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,  raccolte
bibliografiche,  libri,  documenti,   manoscritti   e   pubblicazioni
periodiche,  ivi  comprese  le  spese  derivanti  dall'esercizio  del
diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose  denunciate
per l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a  norma  di  legge,  di
materiale bibliografico prezioso e raro. 
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2,  comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A  tal  fine  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio  in  termini
di competenza e di cassa su appositi piani  gestionali  dei  capitoli
relativi alle competenze accessorie del personale.