Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera
non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in
euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e'
contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello
stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario
2021, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di
funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e
consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane
all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime
modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita'
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o
intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al
presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.